È da annullare la sanzione elevata dai Carabinieri del Nas di Pescara comminata nei confronti di un medico sulmonese di 29 anni che, nella sua prima esperienza professionale presso la guardia medica, comprò i farmaci a sue spese, intestandosi la ricetta “bianca”, senza inserire il codice fiscale.
A stabilirlo è stata una sentenza del giudice di pace di Chieti che ha accolto il ricorso del sanitario.
I fatti risalgono al 10 ottobre 2020 quando il medico, arrivato nell’ambulatorio di guardia medica che gli assegnarono nel chietino, non trovò quasi nulla e si dotò di quel minimo corredo di antinfiammatori ed antidolorifici da usare all’occorrenza.
I Carabinieri del Nas, nel corso di un’ispezione in una farmacia teatina, accertarono la violazione, rilevando una ricetta medica non ripetibile, sottoscritta dal medico 29enne, ma priva di validità in quanto non vi era riportato il codice fiscale.
“È stato ampiamente provato dal ricorrente – si legge nella sentenza – l’esimente della buona fede nel caso di specie non intesa come errore sulla liceità del fatto, ma come atto posto in essere con il convincimento della liceità dello scopo a cui era diretto (acquistare farmaci per i pazienti e a favore della collettività”.
Ricorso accolto e spese di lite compensate. Secondo il giudice di pace il destinatario reale dei farmaci non era la guardia medica, ma il futuro ed ignoto paziente per cui si sarebbero resi necessari.