Il comune di Pescara, in data 23 dicembre 2024, ha emesso l’ordinanza n.130 che vieta utilizzo e conseguente scoppio di petardi e fuochi d’artificio, dispone vigilanza sulla vendita del materiale vietato, invita la cittadinanza a non farne dunque uso, ai genitori di vigilare sui loro figli per tutelarli da coppi pericolosi e ai proprietari di animali da affezione di attivarsi per tutelarli dai disagi degli scoppi.
Vi riportiamo per intero l’ordinanza:
IL SINDACO
Premesso che:
– nella città di Pescara, così come su tutto il territorio nazionale, durante il periodo delle festività
natalizie e di Capodanno è consuetudine fare uso di materiale pirotecnico, fuochi d’artificio,
mortaretti, razzi e assimilati;
– tale condotta arreca grave pregiudizio al patrimonio pubblico e privato oltreché all’ambiente
anche a causa dell’utilizzo improprio o del malfunzionamento degli ordigni;
– detti incauti comportamenti arrecano pregiudizio psicofisico agli gli animali domestici e alla
fauna selvatica, in quanto ingenerano una reazione di spavento negli stessi a causa del fragore
delle esplosioni del materiale pirotecnico e esponendoli a rischio di fuga con perdita
dell’orientamento;
– i rumori provocati dalle esplosioni di detti ordigni arrecano disturbo alla quiete pubblica, e
rappresentano un rischio per la sicurezza nelle strade, ben potendo gli animali in fuga causare
incidenti stradali;
– tali pratiche costituiscono una notevole fonte di inquinamento ambientale dovuto all’emissione di
sostanze inquinanti prodotte per effetto delle esplosioni, con notevole peggioramento dei valori
atmosferici nei giorni a seguire, con particolare riferimento alle polveri sottili e all’emissione di
sostanze nocive per la salute degli individui;
– il materiale residuo a seguito dell’utilizzo di fuochi e petardi si disperde nell’ambiente arrecando
pregiudizio al decoro ed all’igiene pubblica delle strade;
Considerato che questa Amministrazione ha il compito tutelare l’incolumità psicofisica di cittadini
ed animali e di promuovere e tutelare la sicurezza ed il decoro urbano e paesaggistico nel territorio
comunale;
Dato atto che, tale pratica, risulta già vietata su tutto il territorio urbano e durante tutto l’anno per
motivi di salvaguardia della sicurezza e dell’igiene ambientale, ai sensi dell’art 43 comma 2, del
Regolamento di Polizia Urbana, che recita: “Nell’ambito dei centri abitati nessuno può, senza
preventiva acquisizione ed esibizione delle autorizzazioni di legge, accendere polveri, liquidi
infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare in qualsiasi modo o con qualunque arma”, (fatte
salvi le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni a tale disposizione comporta l’applicazione
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di una sanzione amministrativa che va da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00);
Visto l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco,
quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare provvedimenti volti a prevenire e
superare situazioni di incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di
pregiudizio al decoro della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della
tranquillità e del riposo dei residenti;
Dato atto che in base a quanto previsto dall’art, 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la
comunicazione personale del presente provvedimento, pertanto l’Amministrazione provvederà a
darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme
di pubblicità ritenute idonee;
Visto l’art 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza, l’art. 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, “Regolamento del predetto Testo
Unico e l’art. 703 del Codice Penale”;
Visto il D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva n. 2007/23/CE relativa all’immissione
sul mercato di prodotti pirotecnici;
Visto il D.lgs n. 123/2015 “Attuazione della direttiva n. 2013/29/UE concernente l’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli
pirotecnici. (entrata in vigore 13 agosto 2015)”;
Visto l’art. 3 del D.P.R. 31/03/1979;
Visto il D.lgs n. 155 del 13/08/2010;
Ravvisata la necessità di intervenire con apposito provvedimento, in relazione all’urgente necessità
di interventi finalizzati alla tutela del decoro e della vivibilità urbana ed a garanzia della salute dei
cittadini e dell’ambiente, nonché a salvaguardia del patrimonio pubblico e privato ed a salvaguardia
dell’incolumità di persone ed animali,
O R D I N A
per i motivi richiamati in premessa, dalla data odierna fino al 7 gennaio 2025, il divieto:
1. di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico
in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o
interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. dell’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di
cui all’art. 57 TULPS;
3. dell’utilizzo di giochi pirotecnici, anche di libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le
istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.L. n. 58/2010;
DISPONE PARTICOLARE VIGILANZA
per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal D.lgs. n.
58/2010, (con particolare riferimento all’art. 5 che definisce vincoli per la vendita ai minori), e il loro
uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il suddetto periodo;
RACCOMANDA
a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e
vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e
controllarne l’uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di giochi pirotecnici, mortaretti, e
simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifìci, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi
per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul
rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;
c) ai proprietari di animali d’affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali
determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;
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AVVERTE
– che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;
– che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del
provvedimento medesimo.
Del presente provvedimento è data comunicazione:
– al Prefetto di Pescara;
– alla Questura di Pescara;
– al Comando Provinciale dei Carabinieri;
– al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
– al Comando della Polizia Locale.
IL SINDACO MASCI CARLO