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A24-A25, Tar Lazio: “Senza concessione rischio default Sdp”

Decreto con formula 'periculum in mora': ipotesi danno erariale

Rischio di default economico per Strada dei Parchi a causa della revoca della gestione delle autostrade A24 e A25 decisa dal Consiglio dei Ministri lo scorso giovedì: è uno dei motivi che hanno portato i giudici del Tar del Lazio a concedere la sospensiva che ha rimesso in sella Sdp fino al 7 settembre, quando si terrà l’udienza camerale.

Negli ultimi quattro giorni si stava lavorando al passaggio di consegne tra Sdp e Anas, quest’ultima incaricata dal Governo a rilevare la gestione delle due arterie autostradali.

I giudici amministrativi hanno deciso con la formula del “periculum in mora”, in riferimento al rischio per la stessa Sdp e il Gruppo Toto di dover licenziare i dipendenti entrando in una fase di gravi difficoltà economiche. A tale proposito, il Tar cita anche l’indennizzo previsto dal contratto in caso di recesso anticipato che secondo Sdp ammonta a circa 2,5 miliardi di euro, ma che per il governo non è all’ordine del giorno.

C’è il rischio di “default di Strada dei Parchi, in quanto quest’ultima non potrebbe più contare né sui flussi finanziari provenienti dalle tariffe autostradali (pressoché la sua unica fonte di entrata: a partire dalla notte dell’8 luglio u.s., infatti, Anas è divenuta iussu principis titolare del diritto di riscuotere i pedaggi lungo le autostrade A24 e A25), né sull’indennizzo che le spetta in base alle previsioni della Convenzione Unica. Ragione per cui nel breve e medio periodo, avrà enormi difficoltà nel tener fede alle proprie obbligazioni – si legge nel decreto -, un pericolo di default finanziario dell’intero gruppo atteso che l’eventuale default di Strada dei Parchi per effetto dei provvedimenti gravati in questa sede comporta automaticamente il pericolo di una estensione degli effetti finanziari negativi sull’intero gruppo, che opera in altri settori dell’economia italiana e che assicura il lavoro a centinaia di persone”.

Il Tar cita anche la questione occupazionale, sottolineando “la prospettiva di licenziamento del personale non richiesto da ANAS, tra cui tutto il personale operativo con qualifica dirigenziale, non essendo neppure ipotizzabile che lo stesso personale possa restare in servizio una volta cessato il rapporto concessorio, atteso che “l’art 2, comma 3, lett. a), del D.L. citato prevede che ANAS si avvale di parte del personale non dirigenziale alle dipendenze di Strada dei Parchi S.p.A., di Global Service S.p.A, e di Infraingeneering S.r.l. rimborsando i relativi oneri”.

Menzionato dai giudici amministrativi anche il danno erariale: “nonché – in disparte il pure paventato danno erariale – un pregiudizio per “l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale”, atteso che “la gestione in sicurezza di una infrastruttura critica come le autostrade A24 e A25 … richiede la piena operatività di una organizzazione collaudata che possa far fronte alle esigenze, anche immediate e urgenti, che si presentano. Il decreto dirigenziale e il decreto interministeriale impugnati, anche per effetto del DL citato, impongono una sostituzione nella gestione immediata con l’azzeramento ad horas della intera struttura dirigenziale della società”.

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