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Acqua: sanzione 600 mila euro a Sasi

Antitrust, adempimenti obblighi informativi parziali e ritardati

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Sasi Spa, gestore del servizio idrico integrato nel territorio dell’ATO n. 6 Chietino, una sanzione di 600 mila euro in riferimento alla disciplina sulla prescrizione biennale per avere avuto “comportamenti” corrispondenti a “una pratica commerciale scorretta in quanto contrari alla diligenza professionale e idonei a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione, peraltro, ad un servizio di interesse primario.

Lo si apprende dalla stessa Agcm.

Dal procedimento dell’Autorità è emerso infatti che la società si è adeguata in ritardo, e solo parzialmente, agli obblighi informativi previsti alla disciplina della prescrizione biennale; inoltre ha rigettato alcune istanze di prescrizione relative a crediti per consumi idrici fatturati dopo il primo gennaio 2020 e risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

Dal primo gennaio 2020 la disciplina della prescrizione biennale, introdotta nel nostro ordinamento dalla legge di Bilancio 2018 e modificata dalla legge di Bilancio 2020, si applica anche ai servizi idrici. Da questa data dunque i consumatori possono eccepire la prescrizione per importi riferiti a consumi risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della bolletta e i gestori devono segnalare in fattura la presenza di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni prima, differenziandoli dagli altri importi, secondo le modalità previste dalla disciplina regolatoria.

In particolare Sasi Spa non ha fornito una tempestiva e completa informativa ai consumatori in merito all’entrata in vigore e alla vigenza della disciplina sulla prescrizione biennale nel settore idrico e ad oggi non c’è un’informativa adeguata sul sito internet della società.

Secondo l’Autorità, poi, il suo comportamento presenta elementi di aggressività condizionando indebitamente i consumatori, indotti a corrispondere somme non dovute sebbene regolarmente eccepite, poiché non ha accolto le istanze di prescrizione sulla base di un’indimostrata responsabilità del consumatore e non ha fornito adeguati e convincenti riscontri alle istanze e ai reclami presentati.

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