La Società Santa Croce ha intimato al Comune di Canistro di annullare, entro il termine di 30 giorni, le cartelle esattoriali dei tributi sui rifiuti (Tarsu, Tares e Tari) che l’Autorità giudiziaria ha già giudicato non dovuti: di conseguenza ha respinto l’ipotesi di accordo transattivo proposto dal Comune, sulla rateizzazione dei tributi relativi agli anni che vanno dal 2009 al 2018 perché la proposta è “pregiudizievole ed antieconomica” e soprattutto non tiene conto dell’esito delle sentenze nelle quali si sottolinea che l’azienda di livello nazionale smaltisce in proprio i rifiuti.
A renderlo noto la società dell’imprenditore Camillo Colella, a lungo concessionaria, fino alla revoca da parte della Regione Abruzzo, impugnata dallo stesso sodalizio, delle sorgenti Sant’Antonio Sponga di Canistro. La Santa Croce ha riattivato la produzione nel suo stabilimento marsicano, imbottigliando dalla sorgente ‘Fiuggino’, «nonostante il duro contenzioso legale su molteplici fronti con lo stesso Comune di Canistro e con il suo sindaco, Angelo Di Paolo, e con la Regione», afferma la società.
«Da tempo, il sodalizio dell’imprenditore Camillo Colella ha fatto richiesta di poter tornare a imbottigliare in via provvisoria anche l’acqua della sorgente Sant’Antonio Sponga, in attesa del nuovo bando, dopo che quello indetto a dicembre 2016, aggiudicato provvisoriamente nel marzo 2017 ad Acque minerali per l’Italia, ex Norda, è stato annullato per disimpegno della stessa Norda. Con il risultato che da oltre due anni, la preziosa acqua finisce nel fiume Liri con un grave danno erariale già segnalato alla Corte dei Conti», si legge in una nota ufficiale della Società.
La Santa Croce assistita dall’avvocato Roberto Fasciani, del Foro di Avezzano, nel rispondere al Comune di Canistro, relativamente al contenzioso sui tributi arretrati, «ricorda innanzitutto che la Commissione tributaria provinciale dell’Aquila, accogliendo i ricorsi della stessa società, ha disposto l’annullamento integrale degli atti impositivi del tributo Tarsu per l’anno 2011 e 2012, del tributo Tares per l’annualità 2013 e dei tributi Tari del 2014 e 2015».
Nel ricorso si è sostenuto con successo che la Santa Croce è «una società di livello nazionale per l’imbottigliamento e la vendita delle acque minerali», ed è obbligata al recupero dei rifiuti prodotti»: ha provveduto pertanto autonomamente a smaltire a proprie spese i rifiuti avvalendosi del servizio offerto dal Consorzio nazionale imballaggi (Conai). Rifiuti che sono costituiti da imballaggi terziari, non assimilabili in nessun modo ai rifiuti urbani. Pertanto come ha sentenziato la Commissione, il pagamento richiesto «farebbe raddoppiare il costo di smaltimento per la società e costituirebbe un ingiusto arricchimento per il Comune di Canistro, per un servizio non prestato». Il Comune ha fatto ricorso alle sentenze e ha proceduto alla richiesta coattiva dei tributi iscritti anche in Bilancio.
La Santa Croce osserva dunque che nell’ipotesi di transazione, non è stato minimamente tenuto in considerazione quanto espresso dalle sentenze e vengono proposte solo marginali riduzioni sulle superfici tassabili e sulle tariffe. Riduzioni «già contemplate in via gradata e residuale nei motivi di ricorso, e che pertanto con ogni probabilità sarebbero comunque riconosciute».
La società chiede dunque al Comune di annullare gli atti di riscossione coattiva, alla luce delle sentenze, anche se non definitive.
Si ricorda infatti che il Decreto legge 546 del 1992, considera «immediatamente efficaci ed esecutive», le sentenze del giudice tributario, anche non passate in giudicato.
Il Comune di Canistro è pertanto tenuto ad «agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata».
In caso contrario la Santa Croce è pronta ad adire le vie giudiziarie per fare richiesta di un congruo risarcimento danni tenuto conto che «l’omesso sgravio dei ruoli, potrebbe determinare l’illegittima classificazione della società come insolvente nei confronti della Pubblica amministrazione», circostanza gravemente pregiudizievole per la sua attività economica.
Fonte: Ufficio Stampa Comunicazione Santa Croce
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