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Avezzano, Corso della Libertà via a riqualificazione

Centro Giuridico del cittadino: "È necessario coinvolgere associazioni e cittadini"

Il Centro Giuridico del Cittadino si esprime sulla riqualificazione di Corso della Libertà.

Il sindaco Di Pangrazio: “È stata un’azione di valorizzazione a 360 gradi pensata, programma e finanziata dalla nostra Amministrazione comunale. Due saranno le direttrici del progetto: da un lato, il miglioramento dal punto di vista estetico del centro-città e, dall’altro, una maggiore fruibilità degli spazi urbani.”(comunicato del 22 gennaio 2024 )

Il quadro progettuale è composto da 17 elaborati e il costo complessivo dell’opera ammonta a 3 milioni e 233 mila euro, ma negli atti pubblicati su l’albo pretorio del comune non c’è traccia di elaborati .Nel comunicato del 22 gennaio 2024 leggiamo che I lavori, una volta pronto il progetto esecutivo, andranno avanti per step (in tutto i 5 tratti di Corso della Libertà) ma già le prossime fasi progettuali vedranno una condivisione con associazioni e cittadini.

Sindaco proviamo a fare un percorso diverso incontri associazioni e cittadini ora con il progetto di fattibilità ci mostri subito I 17 elaborati elencati nell’allegato “A” E SI APRA UNA DISCUSSIONE.

Le mie perplessità vengono dalla esperienza di Piazza MERCATO che di fatto è divenuta una zona messa in “ stand by“ dal 2017.

Un intervento così importante come quello che si vuol realizzare in corso della libertà a mio avviso necessita come atto preliminare che la città abbia un Piano urbano del traffico (P.U.T.)che è stato reso obbligatorio dal decreto legislativo numero 285/1992 (e successive modifiche) per i comuni con più di 30.000 abitanti.

Il P.U.T. coordina gli interventi per migliorare la circolazione dell’area urbana di comune, considerando i pedoni, i mezzi di trasporto pubblico e privato.

Art. 36.codice della strada- Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana.

Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana

1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell’adozione del piano urbano del traffico .

2. All’obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell’anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L’elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le province provvedono, all’adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d’intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate . La legge regionale può prevedere, ai sensi dell’art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all’art.

17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.

4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché’ di verifica del rallentamento della velocita ‘ e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.

5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) per l’inserimento nel sistema informativo previsto dall’art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.

6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)), di concerto con il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio)) e il ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)), sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale , fissati dalla regione ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall’art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.

8. È istituito, presso il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)), l’albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)) di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. A partire dalla data di formazione dell’albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l’incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico , agli esperti specializzati inclusi nell’albo stesso.

10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d’ufficio del piano e alla sua realizzazione.

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