INFO MEDIA NEWS
Attualità NEWS

Avvisi fiscali post-termini con proroga Covid, proteste utenti

Mancata adesione a giurisprudenza e atto indirizzo direzione AdE

L’Agenzia delle Entrate, segnalano i contribuenti, continua a notificare avvisi di accertamento per l’anno 2017 oltre il termine del 31 dicembre 2023, utilizzando la sospensione di 85 giorni prevista dall’art.67, comma 1, del decreto legge n.18/2020 (‘Cura Italia’), introdotta per l’emergenza Covid disattendendo, a quanto pare, l’atto di indirizzo del 29 febbraio 2024 della Direzione centrale di Roma che aveva invitato gli uffici finanziari a programmare le attività di controllo in modo da attivare e concludere i procedimenti impositivi entro i termini ‘ordinari’ di decadenza.

Sulla questione dell’applicabilità della proroga introdotta dall’articolo 67 del D.L. 18/2020 ai termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento tributari è stato interpellato il commercialista di Pescara Luca Orsini . “È un fatto che continua a suscitare dibattito – spiega all’ANSA Orsini – soprattutto per le annualità non direttamente interessate dalle disposizioni emergenziali del Covid-19.
Durante la fase più critica della pandemia, il legislatore ha deciso di concedere ai contribuenti diverse proroghe per gli adempimenti fiscali, inclusi quelli relativi alle dichiarazioni e ai versamenti ed allo stesso tempo, è stato previsto un rinvio analogo anche per gli enti impositori, che hanno potuto beneficiare di una sospensione di 85 giorni per le loro attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Una proroga, quindi, che operava su due fronti: quello del contribuente e quello dell’amministrazione parificando i diritti ed i doveri dell’uno e dell’altro”.
 

“L’Agenzia delle Entrate è stata però da subito di diverso avviso – prosegue il professionista – ritenendo che la proroga in questione avrebbe influito per tutti i periodi d’imposta per i quali i termini di accertamento non erano ancora spirati al momento dell’entrata in vigore della sospensione: interpretazione che ha suscitato non poche perplessità, stante l’evidente disparità di trattamento. Una disparità che ha portato diverse corti di giustizia tributaria a disattendere, di recente, la tesi dell’Agenzia. E’ pur vero che si tratta di pronunce di primo grado, ma è altrettanto vero che appare ben difficile, a mio avviso, che organi giurisdizionali superiori possano confermare, in favore dell’Agenzia, una siffatta disparità di trattamento.”

Altre notizie che potrebbero interessarti

Appuntamenti elettorali Alfredo Mascigrande

Dal 10 al 13 febbraio numerosi incontri ad Avezzano
Giulia Monaco

Class action Codacons per under 60 che hanno ricevuto Astrazeneca

Azione mira a chiedere "il risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla paura di ammalarsi ...
Redazione IMN

Si muove l’Angizia: ufficiali tre acquisti

Il club ha definito gli acquisti di Albertazzi, Sinato e Santirocco
Redazione IMN