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Celano, concessione contributi per canoni di locazione

È possibile presentare la richiesta per la concessione di contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione per immobili ad uso abitativo 2021

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La delegata ai servizi sociali Silvia Morelli, in collaborazione con la Maggioranza comunale, rende noto che è possibile presentare presso gli uffici Servizi alla Persona, in via Stazione 69, la richiesta per la concessione di contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione per immobili ad uso abitativo 2021, riferimento ai canoni di locazione pagati nel 2020.

A tal fine le domande per beneficiare del suddetto contributo possono essere presentate entro il giorno 15 GENNAIO 2022.

L’Istanza (redatta su modello predisposto) può essere:

– inviata all’indirizzo: comune.celano@pec.it

– consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo di Comune di Celano – P.zza IV Novembre;

– consegnata a mano presso l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Celano – via Stazione 69;

Le informazioni possono essere richieste al n. 0863/790952 (lun/ven 10.00-12.00 – mart/giov 16.00-17.00)

Requisiti minimi:

– residenza nel Comune di Celano in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale, con contratto regolarmente registrato;

– cittadinanza italiana;

– cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea, purché titolari di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE (D.Lgs. 06.02.2007, n.30);

– cittadinanza di uno Stato non UE purché in possesso di titolo di soggiorno valido;

– titolarità, per l’anno 2020, di contratto di locazione per alloggio sito nel Comune di Celano stipulato per abitazione (sono escluse le categorie catastali: A1, A8 e A9);

– non essere stato sottoposto a procedura di sfratto nell’anno 2020 per l’alloggio per cui si richiede il contributo;

– non titolarità da parte di qualsiasi componente il nucleo di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione secondo i parametri della normativa vigente;

Limiti di reddito:

per indicatore del reddito e reddito convenzionale verranno presi in considerazione, a seguito di evoluzione normativa nel settore fiscale, gli indicatori ISE ed ISEE:

a) (FASCIA A) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare ISE, rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2020 (€ 13.391,80) rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%, in ogni caso, essere superiore ad € 3.100,00;

b) (FASCIA B) reddito annuo convenzionale complessivo ISEE non superiore a € 15.853,63

Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo ai fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell’incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all’ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione non sia inferiore al 24% e non può in ogni caso essere superiore ad € 2.325,00.

L’accesso ai contributi è ampliato ai soggetti (art. 1 comma 4 del DM 12/08/2020) in possesso di un ISEE non superiore a 35.000,00 euro, che dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%; tale dichiarazione deve interessare il confronto dei redditi prodotto nei periodi giugno/dicembre 2020 rispetto al periodo giugno/dicembre 2019; la condizione deve essere certificata, a pena di esclusione, mediante dichiarazioni sostitutive ex artt.46 e 47 D.P.R, 445/2000 dall’interessato e confermate anche da:

• dichiarazione del datore di lavoro attestante che nel periodo giugno-dicembre 2020 c’è stata una riduzione di ore lavorative o qualunque altro evento che abbia determinato una riduzione del reddito superiore al 25%;

• attestazione di disoccupazione rilasciata dal Centro per l’impiego riferita al periodo giugno-dicembre 2020;

I limiti di reddito di cui sopra sono innalzati al 25% in presenza di nuclei familiari che includono soggetti disabili con invalidità in situazione di gravità, ovvero familiari ultrasessantacinquenni.

In caso di reddito pari a “zero” (assenza di reddito) è necessario dichiarare nella domanda di partecipazione la propria fonte di sostentamento economico annuale, che consente loro di pagare il canone di locazione.

Nel caso in cui il richiedente riceva aiuto da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve indicare nella domanda il nominativo del soggetto che presta aiuto economico e la quantificazione economica annuale dell’aiuto prestato e copia del documento di identità in corso di validità dello stesso. A conferma di questa situazione va allegata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione sottoscritta da parte del soggetto che presta il sopracitato aiuto, su modulo allegato alla presente. In caso di carenza della suddetta documentazione in sede di presentazione della domanda la stessa sarà esclusa.

Il contributo di che trattasi non è cumulabile con la quota destinata all’affitto del cd. Reddito di Cittadinanza.

Non sono ammissibili ai contributi i soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Non sono ammissibili ai contributi i soggetti che hanno usufruito delle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10 L. 431/1998).

Non sono ammissibili ai contributi i soggetti che presentano ai fini ISEE un patrimonio mobiliare superiore ad € 25.000,00.

Per i redditi verrà presa in considerazione il modello ISE in corso di validità al 31/12/2021.

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