Il sindaco di Civitella Roveto, Pierluigi Oddi, pigia il pedale del freno sulla notte di Capodanno, anche a seguito dei numerosi contagi registrati in tutta la Marsica e in Regione Abruzzo. Un testo che arriva proprio il giorno prima della notte di San Silvestro. L’ordinanza che entra in vigore a partire da oggi sarà valida sino al 10 gennaio prossimo, quindi a cavallo tra vecchio e nuovo anno.
Questo è il testo dell’ordinanza:
“Il Sindaco ordina con decorrenza immediata e fino al 10 gennaio 2022 che:
1) I pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande del tipo bar, gelaterie e pasticcerie;
a) osservino l’orario di chiusura alle ore 1:00 tutti i giorni della settimana;
b) osservino per il giorno 31.12.2021 l’orario di chiusura alle ore 22:00;
2) Relativamente ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande del tipo
bar, gelaterie e pasticcerie dalle ore 18 del giorno 31.12.2021 alle ore 6 del 01.01.2022 sarà vietata la somministrazione di bevande alcoliche;
3) È vietato lo svolgimento di qualsiasi attività straordinaria (compleanni, feste, aperitivi, karaoke e ogni altra attivita del genere, comunque denominata che comportino
intrattenimenti musicali e non);
4) Per i ristoranti, con decorrenza immediata e fino al 10.01.2021 è vietato lo
svolgimento di attività straordinarie che comportino intrattenimenti musicali e in
generale di qualsiasi tipo;
5) A tutti i titolari e/o gestori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande:
• di vigilare, all’interno dei locali e/o negli spazi pubblici in concessione, sul rispetto
delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza previsti
dalla normativa nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata
iniziativa di presidio e sicurezza anti assembramento e/o anti-contagio;
• di rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli
ed altri mezzi idonei di informazione;
• di cessare ogni tipo di servizio oltre l’orario consentito, effettuando lo sgombero
del locale e delle eventuali aree pubbliche autorizzate per il servizio esterno, avendo
cura che le relative operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo al
riposo delle persone;
• che le attività di ripristino delle aree occupate quale ampliamento delle attività di
somministrazione avvengano entro e non oltre i quindici minuti dall’orario stabilito
per la chiusura;
• di provvedere a rendere inutilizzabili da parte dei passanti tavoli, sedie, ombrelloni
e ogni struttura presenti all’esterno dei locali;
Il titolare dell’autorizzazione risponde dell’osservanza di quanto disposto ed in caso
di inosservanza, oltre all’applicazione delle sanzioni della normativa di riferimento
vigente, verrà presa in considerazione l’opportunità di ridurre ulteriormente gli orari
di chiusura del pubblico esercizio.
6) E’ vietato lo stazionamento degli avventori nelle immediate vicinanze delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande dopo la chiusura delle stesse”.