Stop a passeggiate in bici e sport all’aria aperta. Il sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene, ha firmato l’ordinanza che introduce con effetto immediato, fino al 3 aprile 2020, prescrizioni restrittive volte a contrastare la diffusione del Covid-19.
Di seguito il testo integrale dell’Ordinanza Sindacale n.14 del 20.03.20:
1. divieto nel territorio comunale di svolgere attività motorie e sportive all’aperto.
2. divieto di attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione se non per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla residenza, domicilio o dimora del proprietario degli stessi animali e nel raggio di 200 metri;
3. in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità;
4. ai tabaccai ordina di svolgere all’interno delle tabaccherie le sole attività di vendita di tabacchi e servizi affini, sospendendo tutte le tipologie di gioco lecito all’interno degli esercizi (a titolo meramente semplificativo gratti e vinci, lotto, etc), al fine di impedire la permanenza degli avventori e conseguenti assembramenti per motivi di gioco all’interno dei locali, di bloccare le slot machines e di disattivare i monitor e i televisori;
5. i titolari e/o gestori delle attività previste all’allegato 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate, rispettando la distanza di almeno un metro tra gli avventori; Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI;
6. la cittadinanza è tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione e – con particolare riferimento ai trasferimenti per l’approvvigionamento alimentare e per gli altri beni di primaria necessità – a rivolgersi agli esercizi commerciali più prossimi alla propria residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi viciniori.
I contravventori delle suddette elencate prescrizioni saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.