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Esenzione ticket per reddito, ecco chi ne ha diritto

L’esenzione dal ticket è un diritto di molte categorie di cittadini, ecco le categorie di esenti

L’esenzione ticket sanitario 2020 anche nel nuovo anno è rimasta invariata rispetto al 2019.

Essa viene garantita per reddito e patologia ad alcune categorie di cittadini.

L’esenzione dal ticket è un diritto di molte categorie di cittadini, che possono usufruire gratuitamente della sanità pubblica.

Le esenzioni del ticket – come riporta centrogiuridicodelcittadino.it – dipendono da vari fattori: il reddito, l’anzianità, malattie patologiche e altri criteri che ora vedremo nel dettaglio.

Facendo richiesta di esenzione non verrà più chiesto alcun tipo di contributo per le spese sanitarie.


I casi per i quali il ticket è legato al reddito, ecco le categorie di esenti

(CODICE E01)

Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.

(CODICE E02)

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

(CODICE E03)

Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.

(CODICE E04)

Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria ASL di residenza.

Note

1 – Per “nucleo familiare” si intende il nucleo rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), composto dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico (art. 1 del decreto ministeriale 22/1993).
Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente (e presenta autonomamente la propria dichiarazione dei redditi) o non convivente (risiede in un’abitazione diversa da quella del coniuge). A seguito della legge 20 maggio 2016, n. 76, anche le persone dello stesso sesso unite civilmente, fanno parte dello stesso nucleo fiscale.

Il minore di anni sei appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati. In caso di genitori conviventi, il minore di anni sei appartiene a nucleo fiscale del genitore cui il minore è fiscalmente a carico. Nel caso in cui il bambino sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole, vale a dire considerare il bambino appartenente al nucleo del genitore il cui reddito non supera il limite previsto (€ 36.151,98).

2 – Per “familiari fiscalmente a carico” si intendono i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro). Le categorie di familiari a carico sono definite dall’art. 12 del TUIR (Testo unico imposte sui redditi).

3 – Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.

4 – Ai fini dell’esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo dell’anno precedente.

5 – Il termine “disoccupato” è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un’attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l’impiego in attesa di nuova occupazione.

Fonti: ministero della salute e money.it

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