Il Tribunale del Lavoro di Chieti ha annullato il licenziamento di una lavoratrice fragile e condannato la società che gestisce un Ipermercato a reintegrarla immediatamente sul posto di lavoro.
La lavoratrice, affetta da una grave patologia autoimmune, a causa della normativa emanata dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, durante il periodo dello scorso lockdown è stata costretta ad assentarsi dal lavoro per la sua condizione di fragilità, essendo maggiormente esposta al rischio di contagio derivante dalla sua immunodepressione, scrive l’Ansa.
E quando lo scorso novembre era pronta a per tornare al lavoro secondo il parere del medico competente, la società le ha comunicato il licenziamento per superamento del periodo di comporto, ovvero per aver superato il tempo massimo di malattia che viene concesso normalmente a un dipendente per la conservazione del posto di lavoro.
La lavoratrice si è rivolta alla Uiltucs Abruzzo che con il suo legale, l’avvocato Massimiliano Matteucci, ha chiesto l’annullamento del licenziamento.
La difesa della lavoratrice ha fatto leva sul quadro normativo emergenziale emanato dal legislatore sin dalla dichiarazione dello stato di emergenza a tutela dei lavoratori ed in particolare per quelle categorie di lavoratori con grave disabilità o in condizioni di fragilità, quindi maggiormente esposti al rischio di contagio, evidenziando come nel caso della lavoratrice licenziata non trovasse applicazione la normativa ordinaria che avrebbe legittimato il licenziamento.
In particolare l’articolo 26 del Decreto legge 18/2020, tutela l’interesse collettivo ad evitare il diffondersi del contagio da Sars Cov 2 e nel contempo tutela i soggetti maggiormente esposti a tale rischio, come i soggetti fragili, garantendone l’assenza dal lavoro.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti, Ilaria Prozzo, nell’ordinanza che ha accolto il ricorso, ha evidenziato che, ancor prima dell’ultimo intervento normativo del maggio 2021, la non computabilità nel periodo di comporto dei periodi di assenza dal servizio determinati da una condizione di rischio derivante da immunodepressione ai sensi dell’art. 26 del decreto-legge n. 18/2020 era già desumibile dal testo della norma nella versione originaria e ciò per il richiamo all’art.87 comma 1 primo periodo, delle stesso decreto.