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Grande Marsica, il punto di vista del CGC

“I Sindaci della Marsica hanno già l’opportunità di cooperare istituzionalmente insieme”

Il Centro Giuridico del Cittadino esprime le sue riflessioni sul progetto Grande Marsica.

“Una operazione che parte tra sindaci e addetti ai lavori, ma non è chiaramente comprensibile tra la gente. ”La grande Marsica – spiega Carpineta – è un progetto di funzioni creato per dare peso all’Area vasta marsicana,” Si tratta di un percorso proposto “dall’alto” ,una discussione tra Sindaci che difficilmente porterà alla aggregazione dei 37 comuni non condivisa con i cittadini e con le forze e le rappresentanze sociali.

I Sindaci della Marsica hanno già l’opportunità di cooperare istituzionalmente insieme: vediamo ad esempio il CAM, una struttura dove i Comuni sono soci, i Sindaci contano ma non hanno saputo organizzare in maniera efficiente ed efficace la programmazione, parola quasi sconosciuta(vedi progetto perdite mai decollato, vedi Avezzano che non depura tutti i suoi reflui ,vedi il nucleo industriale che non ha un depuratore).

Sul territorio abbiamo il Consorzio del patto territoriale, abbiamo un nucleo industriale, abbiamo il Consorzio di bonifica, abbiamo la Comunità Montana Montagna Marsicana con dentro tutti i comuni marsicani che hanno deliberato di istituire l’UNIONE DEI COMUNI della Marsica e sul suo territorio si possono individuare sei macroaree a partire da quella Fucense che vede in Avezzano e Celano i comuni più popolosi e poi Piani Patentini, Valle del Giovenco, Valle Roveto, Piana del cavaliere, Parco Nazionale D’Abruzzo .

L’Unione dei comuni è Ente Locale, con autonomia statutaria e regolamentare, nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. L’Unione è costituita in prevalenza da Comuni montani e pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 1 del TUE

Articolo 32
Unioni di comuni

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell’unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L’unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell’ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

L‘ordinamento prevede la possibilità di esercitare in forma associata le funzioni locali anche attraverso la convenzione.

“Articolo 30
Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”

Appare evidente come la Convenzione sia uno strumento amministrativo contingente e con limiti ben delineati dalla legge, non potendo costituire l’identità e la struttura di “ente locale” che ricade invece in capo all’Unione di Comuni.

Il punto che si pone e ciò che non si comprende in termini di proposta istituzionale e politica è come mai il Comune di Avezzano, invece che aderire alla Unione dei Comuni Marsicani, cui hanno già aderito tutti gli altri Consigli Comunali, un ente locale che farebbe davvero forte la Marsica bilanciando persino la Grande Pescara, proponga in alternativa una convenzione tra gli stessi Comuni che definisce un legame molto più “leggero” ed istituzionalmente debole.

Utile leggere il documento del 5 gennaio 2022 redatto dalla camera dei deputati C:\Users\Utente\Desktop\deskop 29-giu-2021\Documents\cgc 2022\da fare\Gestione associata delle funzioni comunali, unione e fusione dei comuni.pdf“.

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