Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato le ordinanze numero 100 e numero 101 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie e ulteriori disposizioni sui tirocini extracurricolari attivato nella Regione Abruzzo.
Il governatore ordina (ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica):
– di integrare e modificare l’ordinanza n.95 del 30.10.2020 allo scopo di fornire alle AA.SS.LL. ulteriori strumenti per ridurre l’attuale pressione sui rispettivi Presidi Ospedalieri Pubblici implementando il coinvolgimento delle Case di Cura Private accreditate della Regione Abruzzo in stretta attuazione del rapporto di complementarietà e di integrazione pubblico-privato previsto dalla vigente normativa nazionale;
– di autorizzare le AA.SS.LL., ove necessario a decongestionare i nosocomi pubblici di rispettiva afferenza , ad avvalersi delle Case di cura private accreditate della Regione Abruzzo, per l’assistenza ai pazienti Covid-19 necessitanti di ospedalizzazione ma non bisognevoli di terapia intensiva e subintensiva, utilizzando anche i posti autorizzati senza vincolo della relativa disciplina, purché vengano garantite le risorse organizzative e strumentali necessarie all’appropriata assistenza dei pazienti Covid;
– di autorizzare, altresì, le AA.SS.LL., ove necessario, in conseguenza dell’attività di cui al punto sub 1), a rimodulare ed adeguare temporaneamente, per il periodo dell’emergenza gli assetti organizzativi delle strutture accreditate coinvolte, ai sensi della presente ordinanza, nell’assistenza covid, allo scopo di garantire l’assistenza ai pazienti covid e mantenere, ove possibile, l’offerta sanitaria già oggetto degli accordi negoziali e nei limiti dei tetti di spesa, anche presso diverse sedi erogative, a garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
– di stabilire che la remunerazione delle prestazioni rese ai pazienti covid dovrà essere assicurata, entro i limiti dei tetti di spesa per l’annualità 2020 di cui alla nota prot.n. 40357 dell’11 febbraio 2020, attraverso la corresponsione del budget mensilizzato (un dodicesimo del budget assegnato) indipendentemente dalla tipologia di posto letto utilizzato, in deroga ai vigenti accordi negoziali, di cui alla DGR 348/2019 e ss.mm.ii;
– di confermare che la presa in carico dei suddetti pazienti, da parte delle Strutture accreditate in discorso, dovrà essere convenuta dalle AASSLL, in raccordo con il Referente
Sanitario regionale per le Emergenze (RSR), in ossequio alle vigenti disposizioni nazionali e regionali anche relative all’emergenza pandemica Covid- 19 richiamate in premessa e nel rispetto delle seguenti indicazioni: le prestazioni rese dalle strutture accreditate (saranno remunerate nei limiti e nel rispetto dei tetti di spesa per l’annualità 2020
di cui alla nota prot. n 40357 dell’11 febbraio 2020; saranno fatturate separatamente e dovranno recare, in oggetto ed al campo della fattura elettronica “riferimento amministrazione”, il codice “COV-20”; i flussi di produzione dovranno indicare nelle SDO onere della degenza=1 “ricovero a totale carico del SSN” e come reparti di ammissione/dimissione il codice
disciplina “20” da comunicare alle AA.SS.LL. competenti che censiranno nei modelli gestionali HSP13 e HSP13bis, i posti letto dedicati all’emergenza COVID-19, secondo le indicazioni del Ministero della Salute che introducono un apposito valore “E” da associare al campo “Fascia di appartenenza”.
Restano impregiudicati gli ulteriori debiti informativi che saranno ritenuti necessari da parte del RSR.
– di precisare nuovamente che la presa in carico dei pazienti COVID 19 da parte delle Case di Cura private accreditate dovrà avvenire nel rigoroso rispetto di tutte le vigenti misure
atte ad evitare la diffusione del contagio;
– di demandare al RSR, d’intesa con le Direzione Sanitarie aziendali, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività poste in essere ai sensi del presente provvedimento nonché
la definizione delle modalità di acquisizione dei dati di attività Covid – 19;
– di stabilire che, su richiesta del RSR e previo parere dell’Unità di Crisi, i contenuti della presente ordinanza potranno essere modificati e/o implementati ove necessario in considerazione dell’evoluzione del quadro emergenziale regionale e delle sopravvenute disposizioni nazionali.