Lo storico mercato del sabato di Avezzano, dopo essere tornato nella sua storica location, non si sposta di un centimetro, anche secondo il Tar.
Con la sentenza numero 282/2020, depositata nella giornata di ieri, il Tar Abruzzo dell’Aquila – Sezione Prima, pronunciandosi definitivamente, ha rigettato il ricorso proposto contro la nuova dislocazione del mercato del sabato di Avezzano da parte di alcuni residenti, riconoscendo in pieno le ragioni dell’Ente e sancendo, di conseguenza, l’assoluta legittimità della deliberazione del Commissario prefettizio Passerotti.
Il TAR, cioè, ha respinto le eccezioni di “presunto eccesso di potere per contrasto con la precedente deliberazione di C.C. n. 23/2019 e di violazione della L.R. n. 23/2018” ed ha evidenziato che, da un lato non vi è stata “alcuna prevaricazione dei pareri iniziali dei Dirigenti, ma c’è stata una presa d’atto della sussistenza di una soluzione largamente condivisa, in quanto ripristinatoria dell’antica ubicazione del mercato stesso”.
Dall’altro lato, la sentenza ha sottolineato l’opportunità dello spostamento deciso, perché comunque le precedenti manifestazioni di protesta degli ambulanti non potevano essere ignorate.
“Non può non evidenziarsi che anche sotto il profilo del buon andamento dell’attività amministrativa e del comune buon senso, al Tribunale Amministrativo è apparso del tutto ragionevole che il Commissario Straordinario abbia ritenuto di ripristinare la precedente localizzazione del mercato, perché in coerenza con le universali tradizioni millenarie che hanno sempre visto il mercato situato nelle piazze principali dei centri abitati e perché questa soluzione assicura il perseguimento delle finalità proprie della pianificazione dei mercati ambulanti”, si legge in una nota stampa diramata dal Comune.
Il TAR, inoltre, ha precisato che le determinazioni relative allo spostamento del mercato in una zona piuttosto che in un’altra esulano dal sindacato giurisdizionale, in quanto costituiscono una tipica esplicazione della discrezionalità amministrativa. Ciò nonostante, il Giudice ha comunque precisato che, poiché non esistono zone franche in via assoluta dal controllo giurisdizionale, nel caso di specie non ricorreva alcuna ipotesi di illegittimità o incongruenza della determinazione assunta.
Ugualmente infondata è stata considerata dal giudice amministrativo l’eccezione relativa alla presunta violazione dei criteri della sicurezza e delle esigenze di polizia stradale e di accessibilità e decongestione delle aree problematiche.
Dal punto di vista delle lesioni della sicurezza ed incolumità dei cittadini, invece, il TAR ha sottolineato, nella sentenza, che, da un lato, le affermazioni dei ricorrenti devono ritenersi del tutto “apodittiche e non provate”, mentre è rilevabile dalla documentazione fotografica che non vi è alcun rischio che i mezzi di soccorso si possano trovare nell’impossibilità di attraversare la zona.
Sempre nella sentenza si legge che la difesa comunale ha dimostrato come tutti i marciapiedi della parte opposta al giardino, compresi quelli dei ricorrenti, restano liberi da ingombri.
Da ultimo, il Giudice Amministrativo ha precisato che il Commissario Straordinario, ai sensi dell’art. 141, D. Lgs 267/2000, è l’organo chiamato a reggere il Comune dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale e che, di conseguenza, fino alla ricostituzione degli organi elettivi, rientra nelle sue attribuzioni l’adozione di tutti i provvedimenti di competenza degli organi di Governo dell’Ente.