Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 93 che prevede provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica.
Nello specifico si dispone:
1. di prendere atto e di approvare il documento “Misure urgenti regionali durante l’emergenza CO-VID-19. Indicazioni per il ricorso all’effettuazione dei tamponi sul personale sanitario” (All.n.1);
2. di disporre una ulteriore stratificazione delle classi di rischio per il personale sanitario e assimilati, che operano in reparti COVID e no COVID come così individuate: rischio elevato: es. area intensiva e sub-intensiva COVID; tutti i reparti di degenza COVID; 118; Pronto soccorso; USCA; personale che opera presso strutture socio sanitarie con mansioni di assi-stenza diretta a ospiti “fragili”; rischio medio: es. Ospedali di Comunità; U.O. cliniche e chirurgiche in cui sono ricoverati pazienti positivi asintomatici; assistenza domiciliare e traporto pazienti COVID positivi; attività svolta dai MMG, PLS e Continuità Assistenziale che può variare da medio ad elevato (rischio) in funzione della tipologia di pazienti e delle manovre assistenziali da eseguire; 5 rischio basso: es. attività di assistenza nelle UO cliniche o chirurgiche in cui non sono ricoverati pazienti COVID positivi o sospetti; Dipartimento di Prevenzione in relazione alle attività svolte; Pronto Soccorsoe Radiologia in condizioni di assenza di soggetti COVID positivi o accesso di soggetti fragili;assistenza domiciliare a pazienti non COVID positivi o sospetti; Aree amministrative in relazione alle attività svolte.
3. di stabilire la tempistica di esecuzione dei tamponi che dovrà essere assicurata entro le seguenti frequenze minime:
personale che opera in aree a alto rischio: effettuazione tamponi ogni 15 giorni;
personale che opera in aree a medio rischio: effettuazione tamponi ogni 25 giorni;
personale che opera in aree a basso rischio: effettuazione tamponi ogni 40 giorni.
4. di stabilire che le predette disposizioni integrano le disposizioni già contenute nel documento tec-nico “Procedura per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti Covid-19” allegato alla O.P.G.R. n.53 del 3.5.2020;
5. di assicurare, fino a nuovo diverso provvedimento il rigoroso rispetto delle misure come specificate ai punti 1)2) 3)e 4);
6. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto territorialmente competente, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Dipartimento Pro-tezione Civile regionale;
L’ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.