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Per la pensione minima, resta a scuola fino a 71 anni

Accolto il reclamo degli avvocati del Foro di Avezzano Braghini e Lancia. "Il diritto alla pensione รจ costituzionalmente protetto". Il docente deve tornare ora in servizio.

Con l’ordinanza del 20 marzo, emanata dal Tribunale di Sulmona in funzione collegiale, i Giudici Daniele Sodani (Presidente relatore), Giuseppe Ferruccio e Annamaria De Sanctis, hanno accolto il reclamo presentato da un docente cui era stata rigettata dalla propria scuola l’istanza di permanenza in servizio fino all’etร  di 71 anni per conseguire il requisito della pensione minima. Il lavoratore si era ritrovato dal settembre 2019 senza stipendio e senza pensione ed ulteriormente provato a causa della decisione cautelare sfavorevole del Giudice del lavoro.

Gli avvocati del docente, Salvatore Braghini e Renzo Lancia del foro di Avezzano, non si sono arresi, perรฒ, dinanzi alla prima bocciatura del ricorso ex art. 700 cpc, con cui il Giudice monocratico aveva condiviso l’operato dell’amministrazione che aveva collocato in quiescenza il docente in applicazione dellโ€™art. 509 comma 3 D.Lgs 297/94, secondo cui โ€œil personale, che, al compimento del 65ยฐ anno di etร , non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, puรฒ essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianitร  minima e, comunque, non oltre il 70ยฐ anno di etร โ€.

I legali hanno proposto il reclamo, argomentando la necessitร  della permanenza in servizio fino a 71 anni in ragione della certificazione del Patronato, che aveva calcolato l’ammontare contributivo totale del ricorrente ravvisando l’insussistenza del diritto alla pensione minima, nonchรฉ della normativa di cui alla riforma pensionistica Monti-Fornero e alla legge 122/2010, che hanno previsto dal 1ยฐ gennaio 2013, il progressivo innalzamento dei requisiti per l’accesso alla pensione, spostando in avanti non soltanto il limite ordinamentale nel pubblico impiego (a 67 anni) ma anche l’etร  massima entro cui conseguire l’anzianitร  contributiva minima (passando da 70 a 71).

Secondo i 3 Giudici, sulla normativa di settore (testo Unico della Scuola), nel caso specifico, prevale la norma generale, in ragione del fatto che la legge 124/2011, con l’art. 24 comma 12, estende a tutti i requisiti anagrafici previsti per lโ€™accesso al pensionamento gli adeguamenti alla speranza di vita.

Tra lโ€™altro – osserva il Collegio – nella fattispecie tale adeguamento trova conferma anche nella Circolare della Funzione Pubblica 2/2015, a mente della quale se “considerando tutti i periodi contributivi, il dipendente non raggiungerร  il minimo di anzianitร  contributiva entro il raggiungimento dell’etร  anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dall’articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, l’amministrazione dovrร  valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di etร  (oltre allโ€™adeguamento alla speranza di vita) consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In caso affermativo, lโ€™amministrazione dovrร  proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere lโ€™anzianitร  contributiva minima. In caso contrario, lโ€™amministrazione dovrร  risolvere unilateralmente il rapporto di lavoroโ€. Ora, l’istituzione scolastica di titolaritร  รจ tenuta a ripristinare, senza soluzione di continuitร , il rapporto di lavoro con il docente, consentendo allo stesso, sin da subito, la riassunzione in servizio, nei limiti e delle forme di cui ai decreti legge e circolari attuative del Ministero dell’Istruzione in riferimento all’emergenza sanitaria in corso.

L’avvocato Salvatore Braghini della CISL Scuola evidenzia “la portata giuridica del provvedimento in parola per l’applicazione di una normativa generale che viene fatta prevalere su quella di settore (che, essendo speciale, รจ superiore rispetto alla prima), in quanto – spiega – la norma che segna il limite di 70 anni, ancorchรฉ speciale, deve essere considerata recessiva rispetto ad una norma valevole per tutti i dipendenti pubblici, che, nel caso specifico, consente di garantire il diritto costituzionalmente protetto alla pensione e di non incorrere, altresรฌ, in una discriminazione per etร , censurata dalla normativa anche europea”.

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