Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in via cautelare, con due distinte ordinanze, la n. 164 del 15.01.2025 e la n. 684 del 21.02.2015, ha confermato l’efficacia della sentenza con cui Il TAR Lazio-Roma aveva definito la questione relativa ai confini del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, stabilendo che gli stessi sono quelli storicamente ampliati con il D.P.R. del 22 novembre 1976, in forza della riperimetrazione operata dalla corografia allegata allo stesso.
La Sentenza in questione, la n. 17360/2024, pubblicata in data 09/10/2024, accoglieva il ricorso proposto dall’Ente Parco contro il provvedimento con cui era stata rinnovata la concessione all’Azienda Faunistico Venatoria del Comune di San Biagio Saracinisco. Il rinnovo era stato impugnato in quanto a parere dell’Ente la perimetrazione dell’Azienda Faunistica Venatoria prevedeva una fascia di territorio che si sovrapponeva in parte ai confini del Parco, con l’effetto di consentire la caccia anche all’interno del Parco, pratica ovviamente vietata ai sensi della Legge Quadro sulle Aree Protette.
Per poter stabilire se la sovrapposizione fosse effettiva, occorreva definire preliminarmente la reale attestazione dei confini del Parco, per la determinazione dei quali l’Ente ha sempre fatto riferimento alla corografia allegata al D.P.R. del 1976, che sostanzialmente ridisegnava e aggiornava tutto quanto il perimetro del Parco.
Tuttavia, proprio il valore da attribuire a tale corografia veniva messo in discussione, per una asserita contraddizione con il testo del provvedimento stesso, che sembrava limitarsi ad alcuni territori del versante abruzzese (Terraegna, Monte Marsicano, Monte Palombo, Monte Godi, ecc.).
Il TAR del Lazio aveva chiesto una verificazione in merito alla questione dei confini anche a ISPRA. Il Giudice Amministrativo, sulla scorta degli atti prodotti da ISPRA e anche accogliendo la lettura fornita dal Servizio legale dell’Ente, aveva infine chiarito che il D.P.R. del 1976 aveva di fatto rivisto, ampliandoli, i confini del Parco non solo nell’area “dichiarata” del Marsicano, ma anche lungo alcuni tratti del versante laziale.
La decisione del TAR aveva così messo la parola fine ad un’annosa questione che ha condizionato, negli ultimi anni, la gestione del territorio, ma era stata di recente appellata davanti al Consiglio di Stato, che però, almeno in questa prima fase cautelare, con l’ordinanza n. 164 del 15.01.2025 ha confermato la corretta impostazione della Sentenza di I° grado, laddove ha riconosciuto valore normativo alla corografia allegata al DPR del ’76. Inoltre, con la successiva ordinanza n. 684 del 21.02.2015, è stata negata la tutela cautelare rispetto all’opposizione proposta da uno dei Comuni del versante laziale del Parco, la cui stessa ammissibilità è stata giudicata dubbia.
Naturalmente la fase di merito del giudizio potrebbe ribaltare completamente questi esiti, ma la pronuncia cautelare del Consiglio di Stato, favorevole all’Ente, fornisce delle ottime ragioni per confidare nella bontà delle tesi fino ad oggi sostenute dal Parco.
Comunicato stampa