L’ordinanza firmata dal sindaco per arginare i possibili disagi rischiosi, si è resa necessaria anche a fronte del fatto che si considera la bruciatura delle stoppie e di altri residui di lavorazione agro-silvopastorale una tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio insieme alla mancata bonifica dei terreni incolti;
L’ordinanza ordina a tutti i possessori, a qualsiasi titolo, di boschi, terreni, prati, pascoli ed incolti, soprattutto se confinanti con aree pubbliche, di adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e propagazione di incendi. Ad essi è quindi fatto obbligo di adottare i seguenti interventi di prevenzione:
1) Perimetrazione mediante l’aratura per una fascia di cinque metri (10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero di covoni di grano, fogliame, arbusti e altro materiale combustibile su: terreni su cui si trovano stoppie altro materiale vegetale erbaceo e/o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito; terreni coltivati a cereali dopo il raccolto; terreni incolti;
2) Realizzazione di tutte le operazione di interramento delle stoppie;
3) Ripulitura della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione delle specie presenti nel territorio comunale e protette da leggi nazionali, comunitarie e regionali), nonché delle aree boscate confinanti con strade e altre vie di transito, per una profondità di almeno metri cinque;
4) Ripulitura da parte degli enti interessati della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione delle specie presenti nel territorio comunale e protette da leggi nazionali, comunitarie e regionali) presente lungo le scarpate stradali, autostradali, ferroviarie. I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nelle predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’ inosservanza delle prescrizioni impartite.
Secondo il testo dell’ordinanza, è vietato inoltre:
1) Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo d’incendio;
2) per i conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche parcheggiare sui prati e nei boschi;
3) nelle discariche pubbliche o private e/o negli accumuli comunque presenti, mantenere a cielo aperto i rifiuti, nonché procedere a combustione dei rifiuti medesimi quale metodo di smaltimento degli stessi; eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore della discarica e/o dell’accumulo e/o dal proprietario del sito; d entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco accendere fuochi; e gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese.
A chiunque incombe, inoltre, l’obbligo di attenersi alle prescrizioni e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento. Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l’obbligo di darne immediato avviso al Comune Ufficio Protezione Civile (0863 501234), o Polizia locale (0863 43141), o al comando dei Carabinieri (112), o ai Vigili del Fuoco (115), o al Commissariato di pubblica sicurezza (113) o al Corpo forestale dello stato (1515).
Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della Vigilanza e dell’esecuzione della Presente Ordinanza.
Di seguito, l’ordinanza completa firmata dal primo cittadino: https://www.comune.avezzano.aq.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_2095.html