«Il sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis ravvisata la necessità di contenere il ripetersi di incendi sul territorio comunale, che anche di recente hanno interessato strade, boschi ed aree abitate dell’immediata periferia della città; ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli Enti e dei Privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo anche per la salvaguardia della pubblica incolumità; considerato che la bruciatura delle stoppie e di altri residui di lavorazione agro-silvopastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio insieme alla mancata bonifica dei terreni incolti; VISTI: gli articoli 17 e 59 del T.U. della legge di P.S. 773/1931 e gli articoli 449 e 650 del c.p.; i numerosi provvedimenti in merito emanati dal Presidente del Consiglio, dal presidente della Regione, dal presidente della Provincia e dal Prefetto La legge quadro in materia di incendi boschivi 353/2000; l’articolo 54 del Decreto Legislativo 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità. DISPONE che è dichiarato lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi sull’intero territorio comunale dal 01 luglio 2018 fino al 15 Settembre 2018». È quanto comunicato sul sito istituzionale del Comune di Avezzano.
«ORDINA A TUTTI i possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni, prati, pascoli ed incolti, soprattutto se confinanti con aree pubbliche, di adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e propagazione di incendi. Ad essi è quindi fatto obbligo di adottare i seguenti interventi di prevenzione: a- Perimetrazione mediante l’aratura per una fascia di cinque metri (10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero di covoni di grano, fogliame, arbusti e altro materiale combustibile su: – terreni su cui si trovano stoppie altro materiale vegetale erbaceo e/o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito; – terreni coltivati a cereali dopo il raccolto; terreni incolti; b- Realizzazione di tutte le operazione di interramento delle stoppie; -c Ripulitura della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione delle specie presenti nel territorio comunale e protette da leggi nazionali, comunitarie e regionali), nonché delle aree boscate confinanti con strade e altre vie di transito, per una profondità di almeno metri cinque; d- Ripulitura da parte degli enti interessati della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione delle specie presenti nel territorio comunale e protette da leggi nazionali, comunitarie e regionali) presente lungo le scarpate stradali, autostradali, ferroviarie. I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nelle predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite».
«È VIETATO INOLTRE: a-accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo d’incendio; b- per i conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche parcheggiare sui prati e nei boschi; c- nelle discariche pubbliche o private e/o negli accumuli comunque presenti, mantenere a cielo aperto i rifiuti, nonché procedere a combustione dei rifiuti medesimi quale metodo di smaltimento degli stessi; eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore della discarica e/o dell’accumulo e/o dal proprietario del sito; d- entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco accendere fuochi; e gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese».
«A chiunque incombe inoltre l’obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento. Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l’obbligo di darne immediato avviso al Comune Ufficio Protezione Civile (0863 501234), o Polizia locale (0863 43141), o al comando dei Carabinieri (112), o ai Vigili del Fuoco (115), o al Commissariato di pubblica sicurezza (113) o al Corpo forestale dello stato (1515). Salvo i casi previsti dal codice penale o da leggi speciali le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a termine dell’articolo 17 della legge P.S. Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della Vigilanza e dell’esecuzione della Presente Ordinanza».
Fonte: Ufficio Stampa Comune di Avezzano
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