In merito al divieto di utilizzo dell’acqua del fiume Imele per uso irriguo o di approvvigionamento per bestiame, disposto con ordinanza sindacale n. 20 del 10 giugno scorso, si chiarisce quanto segue.
Il Comune di Tagliacozzo è stato notiziato dall’ARTA ABRUZZO, con pec acquisita con prot. n. 5711 il 24 maggio 2021, inviata anche alla ASL n. 1 L’Aquila-Avezzano–Sulmona, in merito ai risultati delle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su un campione di acqua superficiale prelevato il 26 gennaio 2021 sul Fiume Imele, presso la stazione di monitoraggio regionale codice N010IM6 – “S.Giacomo – bivio Sfratati”.
Nella pec si fa presente che, poiché sul campione è stata rilevata la presenza di “Salmonella spp”, il materiale è stato inviato all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo per la identificazione sierologica dei ceppi isolati.
Dal rapporto di prova dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo, riguardante il materiale su richiamato, si evince che il prelievo è stato effettuato dall’ARTA in data 26 gennaio 2021, inviato all’Istituto Zooprofilattico in data 1 aprile 2021, esaminato dal 23 al 27 aprile 2021 e il relativo esito, da cui risulta la presenza di “Salmonella Typhimurium”, trasmesso al Comune di Tagliacozzo soltanto in data 24 maggio 2021.
Inoltre, con pec del 28 maggio 2021, la ASL n. 1 L’Aquila-Avezzano–Sulmona ha comunicato al Comune di Tagliacozzo ed all’ARTA ABRUZZO che, al fine di permettere eventuali usi irrigui a scopo alimentare (umano ed animale) delle acque interessate, gli organi di supporto analitico ambientale dovranno documentare l’avvenuto ritorno alla normalità delle acque stesse.
A tal fine, con Ordinanza sindacale n. 20 del 10 giugno 2021, il Comune di Tagliacozzo ha provveduto a vietare, con decorrenza immediata, l’utilizzo dell’acqua proveniente dal Fiume Imele ai fini irrigui e zootecnici e, con pec in pari data inviata alla ASL n. 1 L’Aquila-Avezzano–Sulmona ed all’ARTA ABRUZZO, ha posto in evidenza che il tempo trascorso tra l’effettuazione del prelievo e la comunicazione degli esiti non hanno consentito all’Ente di mettere in atto, prima, provvedimenti a tutela della salute pubblica.