La sentenza è stata emessa dal giudice del Tribunale di Avezzano nella giornata di ieri. Il tutto risale a qualche tempo fa, quando i lavoratori, circa 50, della Società Santa Croce che fa capo all’imprenditore molisano Camillo Colellae che aveva in gestione la sorgente della Sant’Antonio Sponga per precedente bando vinto, tramite i loro avvocati, avevano presentato una formale ingiunzione di pagamento per ricevere le spettanze dovute, a livello economico. Parliamo di più di 1 milione di euro.
La Santa Croce, però, allora si oppose all’ingiunzione di pagamento, avanzando, tramite legali, anche una richiesta di risarcimento, in quanto, secondo la società, i lavoratori avevano dato luogo ad uno sciopero che aveva arrecato danni economici all’azienda. Ieri, il giudice del lavoro, Antonio Stanislao Fiduccia, ha accolto la richiesta dei lavoratori ed ha rigettato la richiesta di Colella.
Le spettanze (TFR e stipendi da ottobre, giorno della chiusura dello Stabilimento, a febbraio, giorno del licenziamento dei dipendenti) sono state pagate già in parte dall’azienda. Gli avvocati che difendono i lavoratori (UIL, CISL e CGIL) affermano che il giudice, ieri, ha rigettato la richiesta di risarcimento prospettata dalla Santa Croce ed ha accolto invece la richiesta degli ex dipendenti.
Ora, a seguito della sentenza pronunciata ieri dal giudice, gli avvocati dei lavoratori presenteranno nei prossimi giorni una formale richiesta di pagamento delle spettanze alla società. Tempo 10 giorni, chiederanno il pignoramento dei conti correnti, se il pagamento non dovesse avvenire, e dei rapporti commerciali con mercati che si riforniscono dell’acqua messa in vendita dal Colella.
Secondo il dispositivo di sentenza, “la SANTA CROCE S.p.A. era titolare della concessione sulla Fonte S. Antonio – Sponga dal 1979, in scadenza al 4 ottobre del 2015. La stessa società si aggiudicava provvisoriamente la gara pubblica indetta nel 2015 dalla Regione Abruzzo per l’affidamento della nuova concessione. Questa aggiudicazione, però, è stata revocata dalla Regione in data 14 dicembre 2015 a motivo di irregolarità del DURC dell’azienda. La Regione, di fatti, aveva, poi, indetto una nuova gara per l’affidamento della concessione, stavolta aggiudicando provvisoriamente al Gruppo Norda, non avendo la Sante Croce sottoscritto un protocollo di intesa concernente il ‘riassorbimento’ di 50 dipendenti, cui sarebbe conseguito un punteggio aggiuntivo di ben 15 punti”.
“La sopravvenuta indisponibilità della struttura aziendale, in assunto della stessa opponente dipeso dalla riacquisizione dell’area in concessione da parte della Regione, nonché dei sequestri dapprima, in data 25 ottobre 2016, della valvola di adduzione dell’acqua, successivamente, in data 9 e 10 novembre 2016, delle scorte di prodotto presenti nello stabilimento, è, pertanto, diretta conseguenza della perdita della Sante Croce del titolo ad utilizzare la sorgente, attesa la scadenza della relativa concessione già a decorrere dal 4 ottobre 2015”.
“La perdita del titolo concessorio – si legge nella sentenza – deve ritenersi fatto senz’altro imputabile alla società, la quale, pur essendo risulta vincitrice nella gara indetta dalla Regione nel 2015, si è, tuttavia, vista revocare l’aggiudicazione provvisoria per irregolarità contributive rilevate dalla stessa stazione aggiudicatrice, circostanza che, come precisato dalla stessa Regione, configura ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento ad evidenza pubblica per legge. Ne discende, pertanto, la piena spettanza delle retribuzioni reclamate da lavoratori e relative ai periodi da ottobre 2016 a febbraio 2017 (epoca di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento collettivo)”.