Assenza di indizi su “pulsioni sessuali incontrollabili” o di “costante impiego della violenza” sulle donne, nonché “momenti di resipiscenza o comunque preoccupazione”: sono i motivi sulla base dei quali il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila, Roberto Ferrari, non ha emesso una misura di custodia cautelare, in carcere o ai domiciliari, per il trentenne aquilano, incensurato, presunto autore della violenza sessuale, nella notte tra il 23 ed il 24 dicembre scorsi, su una giovane aquilana di 21 anni.
Il gip ha disposto una misura cautelare coercitiva, il divieto di avvicinamento alla vittima, ma non detentiva, attenuando quelle che erano le richieste della procura della Repubblica: sulla base delle risultanze delle indagini della squadra Mobile del capoluogo, infatti, i pm Simonetta Ciccarelli e David Mancini avevano chiesto l’arresto, come appreso da fonti investigative. Il mancato arresto cautelare in questa fase nulla toglie alla prosecuzione delle indagini, con eventuali richieste di rinvio a giudizio e di successiva condanna nelle varie fasi.
«Non sono riferiti indizi rivelatori dell’essere l’indagato, soggetto a pulsioni sessuali incontrollabili o uso al costante impiego della violenza nei rapporti con gli altri e in particolare con le persone dell’ altro sesso da cui sia attratto», si legge in un passaggio dell’ordinanza. Inoltre, «la condotta tenuta mostra al contrario una certa consapevolezza dell’antidoverosità della condotta posta in essere; nonché momenti di resipiscenza o comunque preoccupazione per l’ abbandono della persona in stato di necessità – rileva – evidenziati dalla telefonata alla amica della vittima e dal ritorno sul luogo dell’accaduto al fine di restituire indumenti e telefonino», che erano rimasti nella sua auto dopo che aveva abbandonato la giovane. Sussistono invece, per il giudice, le esigenze cautelari richieste dalla lettera a dell’articolo 247 del Codice di procedura penale, «essendo ragionevole attendersi che le principali opportunità di conseguire l’impunità siano collegate alla dichiarazione della vittima e in particolare ai margini di perplessità sopra descritti».
Fonte Ansa
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