Con riferimento all’ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020 con la quale la regione Abruzzo è sottoposta alle misure restrittive della zona arancione e in considerazione della previsione normativa relativa al divieto di “ogni spostamento … in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune” si chiarisce che, fermo restando comunque il rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio come previste dalle norme sanitarie, restano consentite alcune attività che vanno di pari passo con il mondo agricolo. Lo specifica in una nota il vice della Giunta abruzzese, Emanuele Imprudente, che ha la delega all’agricoltura in Abruzzo.
a) la raccolta delle olive e gli spostamenti per andare e per tornare dai frantoi sono consentiti al di fuori
del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione all’interno della fascia oraria diurna (dalle 5 alle
22); esclusivamente per gli agricoltori professionisti (imprenditori agricoli, dipendenti delle imprese
agricole e coltivatori diretti) gli spostamenti per andare e per tornare dai frantoi sono consentiti anche
durante gli orari notturni ricompresi dalle 22 alle 5 del giorno successivo;
b) l’attività di ricerca e raccolta dei tartufi, in quanto assimilabile ad attività lavorativa, è consentita
anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il
raccoglitore abbia sempre con sé:
1. tesserino di abilitazione alla raccolta dei tartufi in corso di validità;
2. copia dell’attestazione del versamento della tassa regionale dell’anno in corso;
3. se non è titolare di P.IVA specifica (con codice ATECO 02.30.00 “raccolta di prodotti non legnosi del
bosco”), copia dell’attestazione del versamento per sostituto d’imposta entro i 7.000 euro del
modello F24; la raccolta a titolo amatoriale dei tartufi, nonché quella di funghi, erbe e frutti spontanei, può essere
effettuata esclusivamente nel comune di residenza;
c) è consentito lo spostamento anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione
per raggiungere orti, vigneti, aree ortofrutticole private e ricoveri di animali;
d) per quanto riguarda l’esercizio dell’attività venatoria si resta in attesa di pronunciamenti ed indicazioni
da parte del Ministero e delle autorità competenti appositamente interpellate, con l’auspicio che possa
essere consentito lo spostamento anche al di fuori del proprio comune, al fine di contenere le
popolazioni, in particolare, di cinghiali, nell’interesse pubblico di salvaguardia dell’incolumità e della
salute dei cittadini (incidenti stradali e diffusione della peste suina), nonché per limitare copiosi danni
all’agricoltura.