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A24-A25: Strada dei Parchi ammessa a concordato

Ex concessionaria autostrade si impegna a liquidare il 100% dei propri fornitori

La Società Strada dei Parchi rende noto di essere stata ammessa al concordato preventivo, in data 11 marzo 2023, dalla XIV Sezione Civile del Tribunale di Roma che ha nominato tre Commissari, nelle persone dell’avv. Massimo Bottari, dell’avv. Daniele Vattermoli e del dott. Temistocle Vellutini.

Nell’ambito di tale procedura, Strada dei Parchi ha presentato un piano di ristrutturazione del debito con cui si impegna a liquidare il 100% dei debiti con i propri fornitori.

È quanto si legge in una nota inviata da Strada dei Parchi, che prosegue: “La richiesta di concordato preventivo liquidativo si è resa necessaria a seguito della revoca, disposta dal Consiglio dei ministri con DL n. 85/2022, basata su un asserito grave inadempimento della Società concessionaria nella gestione delle autostrade A24 e A25, un provvedimento in seguito convertito in Legge dello Stato. Si tratta però di una decisione attualmente al vaglio della Corte costituzionale, a cui il TAR Lazio ha rimesso il giudizio di legittimità ravvedendo le rilevanti eccezioni di costituzionalità sollevate nel ricorso di Strada dei Parchi e non potendo pronunciarsi su una legge primaria”.

“È bene ricordare che diverse contestazioni risultano già smentite dalla recente sentenza dell’8 marzo 2023, con cui il GUP del Tribunale de L’Aquila ha assolto con formula piena i dirigenti di Strada dei Parchi e del Gruppo Toto “perché il fatto non sussiste”, non ravvedendo, all’esito della relazione peritale disposta dal Tribunale, alcun grave inadempimento nelle manutenzioni delle opere né pregiudizio alla sicurezza della circolazione autostradale”, prosegue la nota.

“L’Azienda Strada dei Parchi, certa di non essere mai venuta meno agli obblighi del contratto di concessione, confida che anche le altre Procure abruzzesi che stanno indagando sui medesimi capi d’accusa perverranno ad un’analoga sentenza di assoluzione piena, dimostrando in modo inoppugnabile l’inconsistenza delle accuse e, indirettamente, l’infondatezza del provvedimento di revoca”, conclude la nota.

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