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Abruzzo torna arancione, firmata ordinanza

Ecco cosa prevede l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo (numero 108) relativa a misure di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 108 relativa a misure di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in area arancione.

Disposizioni per gli spostamenti

1. È consentito lo spostamento, anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o
abitazione, per la coltivazione e la cura dei terreni per uso agricolo (orti, vigneti, oliveti, frutteti…) anche ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale e l’attività diretta alla produzione per
autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva
spremitura) effettuate direttamente o tramite componenti del nucleo familiare, da intendersi come
conviventi, o parenti o affini entro il secondo grado, sono consentite, a condizione che il soggetto
interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva o la disponibilità (attestata tramite documentazione scritta di qualsiasi natura proveniente dal proprietario) e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

2. Con riferimento alle attività di raccolta tartufi, funghi, erbe e frutti spontanei si precisa quanto segue:
– l’attività di ricerca e raccolta dei tartufi, in quanto assimilabile ad attività lavorativa, è consentita anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il raccoglitore abbia sempre con sé:

a) tesserino di abilitazione alla raccolta dei tartufi in corso di validità;
b) copia dell’attestazione del versamento della tassa regionale dell’anno in corso;
c) se non è titolare di P.IVA specifica (con codice ATECO 02.30.00 “raccolta di prodotti non legnosi del
bosco”), copia dell’attestazione del versamento per sostituto d’imposta entro i 7.000 euro del modello F24;
– la raccolta a titolo amatoriale dei tartufi, nonché quella di funghi, erbe e frutti spontanei, può essere
effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione.

3. Con riferimento agli animali allevati si precisa che lo spostamento per accudire gli animali allevati
costituisce situazione di necessità collegata al benessere dell’animale e quindi è consentito lo spostamento dal comune di residenza, domicilio o abitazione limitatamente allo svolgimento di tale attività.

Disposizioni in materia di controllo faunistico, attività venatoria e pesca

4. Rientrando tra le attività di interesse pubblico, è consentito svolgere le attività di controllo e
contenimento faunistico di cui alla D.G.R. n. 139/2019 relativa all’approvazione delle attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa) in Abruzzo per il triennio 2018/2020, nel rispetto delle modalità stabilite con la Circolare del Dipartimento Agricoltura – Regione Abruzzo – Prot. RA/349033/20 del 19/11/2020 e dei connessi Protocolli Operativi; sono pertanto consentiti all’interno del territorio provinciale di competenza gli spostamenti degli addetti al controllo anche fuori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, anche oltre le ore 22.

5. È consentito lo svolgimento dell’attività venatoria, in quanto stato di necessità per conseguire
l’equilibrio faunistico venatorio, per limitare i danni alle colture nonché il potenziale pericolo per la
pubblica incolumità, con le seguenti modalità:

– nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
– nell’ATC di iscrizione;
– nelle Aziende Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l’addestramento e l’allenamento dei cani anche
situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
– nei distretti/zone di intervento e nelle zone di caccia assegnati dagli ATC per il prelievo del cinghiale
anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, nel rispetto del
Regolamento Regionale per la gestione Faunistica-venatoria degli ungulati n. 1/2017;
– negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi.

6. L’attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Abruzzo ed esclusivamente
all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l’attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Abruzzo, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.

7. L’attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata esclusivamente nella provincia di
residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l’abitazione abituale. Relativamente all’attività di pesca professionale, in quanto attività lavorativa si precisa che sono consentiti gli spostamenti su tutto il territorio nazionale.

8. La vigilanza ittica e venatoria volontaria è consentita in quanto attività di pubblico interesse e può
essere esercitata dagli agenti di polizia giudiziaria nominati dalle Province nell’ambito del territorio
provinciale di propria pertinenza, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione.

L’ORDINANZA

OPGR 108_del 12_12_2020

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