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Autovelox Bussi sul Tirino: ricorso a buon fine

L'utente della strada ha vinto il ricorso

È di ieri la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pescara con la quale è stato accolto il ricorso in
opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione di pagamento per presunte violazioni al C.d.S., emanata dalla
Prefettura di Pescara.
L’ennesima vittima del noto autovelox sito nel territorio comunale di Bussi sul Tirino aveva proposto a suo
tempo, con il patrocinio dell’Avv. Ludovici Carlotta, innanzi alla Prefettura di Pescara il ricorso avverso più
contravvenzioni elevate dalla Polizia Municipale di Bussi per presunto superamento dei limiti di velocità.
L’ente pubblico riteneva di condividere le controdeduzioni del Comune di Bussi relative per lo più alla
problematica della omologazione dell’apparecchio e rigettava, quindi, l’opposizione.
L’utente della strada, convinto delle proprie ragioni e con caparbietà, sempre a mezzo del patrocinio dell’
anzidetto Legale, proponeva opposizione contro il provvedimento emesso dall’UTG di Pescara, ex lege
avanti al Giudice di Pace di Pescara, e a ragione, atteso che quest’ultimo accoglieva le sue istanze.
Sul punto, preme evidenziare che il Giudice adito, affrontando ancora una volta e con dovizia di particolari
l’annosa problematica inerente l’omologazione degli autovelox, ha sentenziato che le due procedure, di
approvazione e di omologazione, sono del tutto differenti tra loro.
Il Giudicante ha basato la propria decisione sia sulla normativa primaria dettata dal Codice della Strada, la
quale letteralmente statuisce che per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, sia sulle innumerevoli sentenze di merito conformi e decisamente orientate nel ritenere che approvazione ed omologazione sono due procedure tecniche differenti, sia e soprattutto sulla recente decisione adottata dalla Suprema Corte di Cassazione.
A tal riguardo, il Supremo Consesso con l’ordinanza n. 10505 del 19.04.2024 è intervenuto nel dettaglio in
maniera definitiva e chiarificatrice. Nello specifico la S.C. ha statuito in modo lapalissiano e granitico che
non sono valide le multe per eccesso di velocità se l’apparecchio di rilevazione non è omologato, ma solo
approvato, ritenendo così illegittima questa che è stata sino ad ora la prassi. La norma cui giustamente hanno fatto riferimento gli Ermellini è l’art. 142, comma 6, Cds, il quale prevede che le apparecchiature di
rilevamento debbano essere “debitamente omologate”. I procedimenti amministrativi di approvazione e di
omologazione non sono sovrapponibili, le apparecchiature approvate devono, quindi, essere tenute distinte
da quelle omologate. Naturalmente, continua la Corte, non possono avere un’influenza sul piano
interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie – le circolari
ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra
omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l’appunto, non trova supporto nelle
suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari
di carattere amministrativo.
Tale assunto è stato fatto proprio dal Giudice di Pace di Pescara, il quale dopo aver appurato che l’autovelox sito lungo la strada statale 153 a Bussi Sul Tirino è stato semplicemente approvato, correttamente ha annullato il provvedimento impugnato e per conseguenza le multe sottese, che prevedevano sanzioni pecuniarie onerose e la decurtazione dei punti dalla patente.
“Siamo davvero soddisfatti di questa decisione assunta dal GOP di Pescara che potrebbe rappresentare una
svolta definitiva nella risoluzione dei nodi provocati da una non sempre uniforme interpretazione della
giustizia che ha portato ad una profonda differenza di trattamento tra cittadini, i quali nonostante la
proposizione di ricorsi del medesimo tenore avverso multe elevate dallo stesso autovelox sono stati raggiunti da provvedimenti diversi e contrastanti tra loro. Detto in altri termini, alcuni, per la verità la maggior parte, si sono visti annullare le contravvenzioni, altri, invero pochi, no, nonostante si trattasse dello stesso autovelox; quanto detto per conseguenza, appunto, della mancanza di uniformità nelle decisioni assunte dai Giudici. E’ incoraggiante apprendere come la pronunzia emanata dalla Suprema Corte di Cassazione, finalmente intevenuta sul tema, abbia confermato gli assunti da cui siamo partiti sin dall’inizio di questa dura e annosa battaglia legale, ossia dal 2019, anno di installazione dell’autovelox in questione e ribaditi sino ad oggi, impugnando centinaia di contravvenzioni. La Suprema Corte di Cassazione, così come il Giudice di Pace di Pescara, ci stanno dando ragione”.

 

Comunicato stampa

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