“Com’è noto le norme che consentono la riapertura degli esercizi del commercio e della ristorazione prevedono l’applicazione di specifiche prescrizioni e protocolli di sicurezza inerenti il distanziamento sociale che comporteranno per le attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti, pizzerie, pub, pasticcerie ecc…) una drastica riduzione del numero di utenti che possono accedere o essere serviti all’interno degli esercizi commerciali di ogni tipo, con effetti di inevitabile contrazione della clientela e dei relativi introiti unitamente ad una maggiore incidenza dei costi di gestione”. Così il commissario prefettizio Mauro Passerotti.
“Al riguardo con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cfr art. 181, commi 1, 2, 3 e 4) anche al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato disposto che “le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”.
Il Commissario straordinario recependo le istanze manifestate dalle Associazioni rappresentative delle categorie commerciali ed in particolare la richiesta delle imprese di pubblico esercizio di disporre di maggiori spazi esterni in modo da recuperare almeno in parte nuovi spazi di utilizzazione e di organizzazione del lavoro, con propria deliberazione del 22 maggio 2020 ha approvato apposita normativa transitoria integrativa del Regolamento di Polizia Amministrativa e di Sicurezza Urbana che disciplina l’occupazione di suolo pubblico, diretta ad assicurare il perseguimento delle finalità sopra indicate.
Con la citata disciplina transitoria – la cui vigenza avrà durata per il periodo indicato nel menzionato art. 181 del D.L. 34/2020 – sono state formulati specifici criteri ed indirizzi autorizzativi all’occupazione di suolo pubblico, oltre quanto espressamente previsto dal titolo VII del regolamento ed anche in deroga a quanto diversamente stabilito, al fine di dare sostegno alle imprese di pubblico esercizio e, per quanto possibile, tutelare i livelli occupazionali, nonché rendere compatibile l’esercizio delle attività con le restrizioni collegate alle norme di prevenzione sanitaria”.