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Controversia IRIM, sospesa la condanna a pagare quasi 2 milioni

Il lodo arbitrale, relativo alla controversia IRIM, condannava il Comune di Avezzano a pagare per i lavori, ma è arrivata la sospensione a seguito del ricorso presentato

A seguito del ricorso proposto dall’Amministrazione straordinaria, guidata dal Commissario Prefettizio, Mauro Passerotti, avverso il Lodo arbitrale del 30 novembre 2019, relativo alla controversia IRIM Srl.,c/ Comune di Avezzano con decreto del Presidente della Corte di Appello di L’Aquila, depositato in cancelleria in data 16 giugno, è stata fissata la Camera di Consiglio per l’udienza in data 21 luglio e contestualmente disposta, in accoglimento della relativa istanza, la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale che condanna il Comune a pagare una somma di 1,8 milioni di euro per i lavori del nuovo municipio.

Sulla vicenda, concernente la realizzazione di opere di urbanizzazione, di un parcheggio interrato e di un edificio destinato ad ospitare la nuova sede del municipio nell’ambito del programma “Contratto di Quartiere II”, si è instaurato un procedimento penale, due ulteriori distinte procedure giudiziarie – una dinanzi al Giudice ordinario civile avente ad oggetto istanze di natura risarcitoria ed altra dinanzi agli organi di giurisdizione amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) originata dal provvedimento di annullamento in autotutela degli atti negoziali, disposto a suo tempo dal consiglio comunale in carica – ed ancora un procedimento avviato dalla Corte dei Conti a carico dei componenti dell’Amministrazione comunale dell’epoca, finalizzato al recupero della somma eventualmente impiegata male per la mancata realizzazione dell’edificio. Questo giudizio è in atto sospeso in attesa dell’esito del procedimento penale sopra menzionato.

L’impugnazione del lodo arbitrale, proposta nel febbraio scorso con ferma decisione dal Commissario Straordinario, in considerazione della complessità della problematica e dei vari interessi pubblici convolti, ha consentito di ottenere l’inibitoria dell’efficacia esecutiva del suddetto lodo e assicurare la preminenza dell’interesse pubblico sotteso alle ragioni di tutela dell’ente.

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