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DPCM: cosa si può fare sotto le feste?

Le risposte alle domande più frequenti. Dal 21 dicembre al giorno della Befana, ecco cosa sarà possibile fare, a seconda del colore della propria Regione.

L’ultimo DPCM in ordine di tempo, datato 3 dicembre, prevede che, nonostante i divieti, dal 21 dicembre al 6 gennaio si possa comunque far rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Ma cosa si intende esattamente per concetto di abitazione? Il concetto di abitazione – si legge nelle Faq del Governo – non ha una precisa definizione tecnico-giuridica.

Ai fini dell’applicazione della legge, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità. Ad esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi.

Inoltre, c’è da ribadire che le regole sugli spostamenti, sulle aperture o meno dei negozi, sulle apertura o meno dei ristoranti in quel lasso di tempo saranno valide sempre in dipendenza, però, del “colore” dell’area in cui si vive. Ciò significa che restano valide le distinzioni tra area rossa, area arancione e area gialla.

Se poi si è figli di genitori anziani ma in buona salute, che, magari, vivono in una regione diversa dalla propria, si può andare a trovarli per le feste? Si legge nelle Faq che “gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021″.

Nei giorni 25 e 26 dicembre e primo gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all’interno del proprio comune.

Inoltre, lo “spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, anche tra comuni o regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione”.

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