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Irim: revocata la sospensione dell’efficacia del lodo arbitrale

Si convocherà una riunione di Maggioranza in Comune per gli approfondimenti. L'altro ieri sera il giudice ha sciolto l'ordinanza. Ieri la notizia è stata comunicata alle parti interessate. Irim potrà ora procedere a pignoramento.

Il giudice del Tribunale di Avezzano, la dottoressa Roberta Mastropietro, alla fine, ha sciolto le riserve delle memorie presentate entro i termini stabiliti e, alla fine, ha revocato la sospensione del pagamento del lodo arbitrale inizialmente concessa al Comune di Avezzano, per la vertenza Irim, legata alla struttura del Nuovo Municipio.

Sospensiva, lo ricordiamo, in un primo tempo concessa, centro per un tempo limitato e fino all’udienza che si è tenuta il 3 febbraio scorso. Il Comune, quindi, da adesso non potrà più godere di questa agevolazione, mentre Irim ha diritto, alla luce di quanto stabilito e a fronte del lodo arbitrale, di procedere a pignorazione, rispetto alla somma dovuta dal Comune di Avezzano, circa 2 milioni di euro.

A fine gennaio scorso, quindi, il Tribunale di Avezzano aveva, in prima battuta, sospeso l’efficacia esecutiva del lodo arbitrale azionato con l’atto di precetto opposto dal Comune. L’ente, a questo punto, comunque può premere ancora sulla provvisionale che gli è dovuta, di circa 1 milione di euro da Irim.

Nel lodo arbitrale del 29 novembre 2019, il comune di Avezzano era stato condannato al pagamento di un importo complessivo pari a 1.811.008,52 € di cui 1.731.877,66 € per lavori e 79.130,86 € per interessi di mora (l’importo relativo agli interessi legali e alle spese tecniche, in un anno, è di circa 2000 euro). Con spese legali e del lodo arbitrale si arriva a 2 milioni e 92 mila euro.

Dinanzi a ciò il Comune aveva presentato ricorso con il quale chiede che l’Irim venga considerata debitrice quale responsabile civile della somma relativa alla provvisionale di 1 milione di euro per i danni individuati dalla sentenza di condanna della società numero 363/2016. Ha presentato poi ricorso in merito ai danni imputabili in toto all’omessa custodia o vigilanza sui fabbricati e riscontrati nella data in cui il comune è entrato in possesso degli immobili, oggetto del contenzioso e ammontanti a qualche centinaio di migliaia di euro.

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