L’ANVU – Associazione Professionale della Polizia Locale d’Italia – esprime profonda soddisfazione per la sentenza con cui il TAR Abruzzo ha dichiarato la nullità dei provvedimenti adottati dal Comune dell’Aquila per la nomina e la successiva proroga dell’incarico di Comandante ad interim della Polizia Locale.
Non si tratta di un semplice annullamento.
Il Tribunale Amministrativo ha pronunciato la più grave forma di invalidità prevista dall’ordinamento amministrativo, dichiarando gli atti nulli in quanto elusivi del giudicato, riaffermando un principio fondamentale dello Stato di diritto: le sentenze devono essere rispettate e pienamente eseguite e non possono essere aggirate attraverso soluzioni amministrative incompatibili con quanto definitivamente stabilito dall’autorità giudiziaria.
Si tratta dell’ennesima pronuncia sfavorevole al Comune dell’Aquila su questa vicenda e dell’ennesima conferma della necessità che l’organizzazione della Polizia Locale avvenga nel rigoroso rispetto della legge e delle decisioni della magistratura amministrativa.
Di straordinario rilievo è anche un ulteriore passaggio della sentenza.
Il TAR era stato espressamente chiamato a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale prospettata dall’ANVU in relazione al nuovo comma 7-bis dell’articolo 5 della legge regionale Abruzzo n. 42/2013.
Pur definendo il giudizio sulla base di un diverso motivo ritenuto assorbente, il Collegio ha affermato che l’applicazione di tale disposizione pone in luce problematiche di compatibilità costituzionale. È un’affermazione di particolare importanza, perché conferma che i dubbi sollevati dall’ANVU non erano né teorici né strumentali, ma investivano questioni giuridiche reali e meritevoli di attenzione.
L’ANVU aveva denunciato tali criticità sin dall’iter di approvazione della legge regionale, rappresentandole formalmente anche nel corso delle audizioni davanti alle competenti Commissioni del Consiglio regionale. In quelle sedi l’Associazione aveva evidenziato come la nuova disciplina presentasse evidenti profili di incompatibilità con l’impianto della stessa legge regionale e con principi di rango costituzionale.
La sentenza odierna costituisce, sotto questo profilo, un significativo riconoscimento della serietà e della fondatezza delle osservazioni formulate dall’ANVU fin dall’origine.
La vicenda pone, tuttavia, anche una questione istituzionale che non può essere ignorata.
È noto che il Ministero dell’Interno aveva formalmente rappresentato alla Regione Abruzzo le proprie perplessità sul nuovo comma 7-bis, invitando l’Amministrazione regionale a procedere ad una sua tempestiva revisione. La Regione aveva conseguentemente assunto l’impegno di intervenire con una modifica legislativa.
Quel correttivo, tuttavia, non è mai arrivato.
A distanza di circa un anno, la norma è rimasta immutata.
Oggi, alla luce della sentenza del TAR, quella vicenda assume un significato ancora più rilevante. Le criticità evidenziate dall’ANVU, successivamente condivise dal Ministero dell’Interno e oggi riconosciute anche dal giudice amministrativo sotto il profilo delle problematiche di compatibilità costituzionale, avrebbero meritato un intervento legislativo tempestivo.
Non può pertanto non rilevarsi come, dopo le iniziali interlocuzioni istituzionali, sia mancata un’effettiva definizione della questione. Una situazione che ha inevitabilmente alimentato incertezza normativa e contenzioso, con evidenti ricadute sull’organizzazione dei Corpi di Polizia Locale e sulla stabilità degli assetti amministrativi.
Per ANVU è ora il momento che ciascuna istituzione eserciti fino in fondo le proprie competenze, affinché venga definitivamente chiarita la conformità della disciplina regionale ai principi costituzionali e sia restituita certezza ad un settore che svolge funzioni fondamentali per la sicurezza delle comunità locali.
La sentenza offre inoltre un’importante riflessione sul piano dell’effettività della tutela giurisdizionale.
Il potere sostitutivo attribuito al Commissario ad acta non ha impedito che venissero adottati provvedimenti successivamente dichiarati nulli dal TAR. Pur nel pieno rispetto delle prerogative di tutte le istituzioni coinvolte, la vicenda dimostra quanto sia essenziale che gli strumenti predisposti dall’ordinamento per garantire l’esecuzione dei giudicati trovino una concreta ed effettiva applicazione, affinché le decisioni della magistratura amministrativa siano attuate non soltanto sul piano formale, ma anche nella loro sostanza.
L’ANVU continuerà, come sempre, ad operare con rigore tecnico, spirito costruttivo e profondo senso delle istituzioni, mettendo al centro esclusivamente la tutela della Polizia Locale, il rispetto della legalità e la corretta applicazione dell’ordinamento.
Questa sentenza rappresenta una vittoria che va ben oltre il singolo contenzioso.
È la conferma che la difesa dei principi, quando è sostenuta da solide argomentazioni giuridiche e da un’azione coerente nelle sedi istituzionali e giudiziarie, costituisce il presupposto indispensabile per garantire l’autonomia della Polizia Locale, la certezza del diritto e il pieno rispetto dello Stato di diritto.
Comunicato stampa






































