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Proposta di legge di iniziativa popolare: il maggio intenso di Confesercenti

Sostegno al commercio di prossimità. Confesercenti deposita una proposta di legge, di iniziativa popolare, per rilanciare il commercio e i servizi di vicinato attraverso le ZES (Zone Economiche Speciali) di prossimità.

L’obiettivo è ottenere tutele concrete, sgravi fiscali e semplificazioni per le imprese del territorio, frenando la desertificazione delle nostre strade e piazze.

Per portare la proposta in Parlamento servono 50.000 firme: ogni firma è fondamentale.

La proposta di legge recante “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”, reca disposizioni volte a sostenere in modo strutturale le attività commerciali e i servizi di prossimità, contrastando i fenomeni di desertificazione commerciale e rafforzando il tessuto economico e sociale dei territori.

Il provvedimento persegue l’obiettivo di garantire la continuità dei servizi essenziali alla popolazione residente, valorizzando la rete degli esercizi di vicinato, i presìdi multiservizio e le forme di aggregazione tra imprese. Cuore della proposta è l’istituzione delle Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZESpro), quali ambiti territoriali nei quali concentrare un insieme coordinato di misure a favore delle imprese del commercio e dei servizi di prossimità. All’interno delle ZESpro è previsto un regime organico di interventi comprendente incentivi fiscali, misure di sostegno finanziario, contributi per l’avvio, il mantenimento e il rilancio delle attività economiche, nonché interventi di semplificazione amministrativa. Le agevolazioni sono definite nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato e sono finalizzate a rafforzare l’attrattività economica e la stabilità delle attività nei contesti urbani e periurbani.

Il provvedimento prevede inoltre l’istituzione di un Osservatorio nazionale per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia delle misure adottate, nonché di un Fondo dedicato al finanziamento degli interventi previsti.

Ecco gli articoli che compongono la proposta di legge:

Art. 1.
(Finalità)

1. Il presente disegno di legge ha la finalità di assicurare la continuità dei servizi essenziali e di prossimità alla popolazione residente, contrastare i fenomeni di rarefazione commerciale e rafforzare il tessuto economico locale al fine di tutelare la rete di vicinato, salvaguardare i presidi multiservizio e promuovere forme di aggregazione tra imprese operanti nei territori interessati, attraverso la definizione di una normativa per l’istituzione e la disciplina delle Zone Economiche Speciali di Prossimità.

Art. 2.
(Delega al Governo per l’istituzione delle Zone Economiche Speciali di Prossimità ZESpro)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’istituzione e la definizione della disciplina delle Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZESpro), nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 3.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l’espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può emanare decreti correttivi e integrativi degli stessi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 3.

Art. 3.

(Princìpi e criteri direttivi)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina di carattere generale per l’organizzazione e l’individuazione delle Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZESpro), delineandone i requisiti di carattere economico e dimensionale;
b) attribuire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il potere di individuare e delimitare le aree urbane o periurbane da destinare a ZESpro, comprendendo gli ambiti per i quali gli enti locali abbiano deliberato specifici programmi o progetti di rivitalizzazione ai fini dell’insediamento di attività commerciali e di servizi carenti rientranti nelle dimensioni degli esercizi di vicinato o del supporto alle attività esistenti e in sofferenza della stessa tipologia e dimensione;
c) disciplinare adeguate forme di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome ed enti locali nell’attuazione delle disposizioni derivanti dalla presente legge;
d) prevedere un regime fiscale di vantaggio per le imprese ubicate nei territori ricadenti nelle ZESpro, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato;
e) stabilire misure di sostegno finanziario e di semplificazione amministrativa a favore degli esercizi di prossimità ubicati o che intendano insediarsi nei territori ricadenti nelle ZESpro, definendo i criteri e le modalità di accesso alle misure agevolative;
f) istituire, presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy, un osservatorio per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, con funzioni di monitoraggio e di supporto alle attività di valutazione ed indirizzo delle politiche di settore, definendone composizione, organizzazione e modalità di funzionamento;
g) prevedere meccanismi di verifica periodica dell’efficacia delle misure adottate.

Art. 4.
(Disposizioni Finanziarie)
1. È istituito, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Fondo per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, destinato al finanziamento delle misure di sostegno e degli interventi attuativi della presente legge, con dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l’anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 5.
(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 6.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si può firmare online e in pochi minuti accedendo con SPID o CIE sulla piattaforma del Ministero della Giustizia.

Firma qui: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/6700009?fbclid=IwY2xjawSSCq5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETBLQnlueEVDT0NGdTVTWFZKc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHl0E5D3BwDlO7neygiLxP2jH4EgVm3yi4eyZKNS4Lf5w6lQOhsJo2GU_YmPT_aem_QyE6nzceStyViL2pZiSRdA

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