L’ennesimo capitolo della travagliata vicenda delle concessioni delle acque minerali di Canistro si è chiuso con un clamoroso nulla di fatto. Il TAR Abruzzo, con la sentenza n. 218 del 27 marzo 2026, ha respinto il ricorso della Santa Croce S.r.l. contro la sua esclusione dalla gara per l’affidamento ventennale delle concessioni delle sorgenti “Sponga” e “Fiuggino”, confermando la legittimità del provvedimento di AreaCom che aveva estromesso la società dalla competizione.
Una decisione che, pur rappresentando un atto di giustizia, giunge purtroppo troppo tardi e lascia irrisolto il problema dell’assegnazione di un bene pubblico di enorme valore per il nostro territorio.
LA RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA: UNA STORIA DI IRREGOLARITÀ FISCALI E DICHIARAZIONI MENDACI
La sentenza del TAR ricostruisce con dovizia di particolari una vicenda che ha dell’incredibile. La Santa Croce S.r.l., società già nota alle cronache giudiziarie per precedenti irregolarità, ha partecipato alla gara per le concessioni delle acque minerali di Canistro nonostante versasse in una situazione di grave dissesto finanziario e di accertata irregolarità fiscale.
Con la determinazione n. 222 del 17 novembre 2025, AreaCom ha disposto l’esclusione della Santa Croce dalla procedura sulla base di tre autonome e gravi ragioni, tutte puntualmente confermate dal TAR:
1. GRAVE STATO DI INSOLVENZA DEFINITIVAMENTE ACCERTATO
Come riportato nella sentenza, “la sussistenza di un grave stato di insolvenza del predetto operatore economico” è stata accertata dal TAR Abruzzo-L ’Aquila con sentenza n. 341 del 18 giugno 2021, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3218 del 26 aprile 2022, passata in giudicato.
Non si tratta quindi di mere ipotesi o contestazioni, ma di fatti giudizialmente accertati con pronuncia definitiva che attestano l’inaffidabilità economico-finanziaria della società.
Tale stato di insolvenza è ulteriormente documentato nella “Nuova relazione dei commissari giudiziali a norma dell’art. 172 L.F.” della procedura di concordato preventivo n. 23/2022 del Tribunale di Roma che ha certificato la gravissima situazione debitoria della società.
2. VIOLAZIONI FISCALI GRAVI E DEFINITIVAMENTE ACCERTATE
Il TAR ha confermato che la Santa Croce ha commesso “violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse”, in violazione della lett. d-bis) del comma 5 dell’art. 36 della L.R. Abruzzo n. 15/2002.
Come chiaramente riportato nella sentenza, “la sussistenza di gravi irregolarità fiscali a carico della ricorrente incompatibili con la partecipazione alla gara ad evidenza pubblica e con il mantenimento della concessione è oggetto di giudicato amministrativo” (TAR L’Aquila n. 341/2021, confermata da Consiglio di Stato n. 3218/2022).
La documentazione dell’Agenzia delle Entrate, come evidenziato dal TAR L’Aquila nella sentenza n. 341/2021, “certifica in maniera inequivocabile l’irregolarità fiscale della società”, irregolarità che riguarda debiti fiscali di molto superiori a euro 5.000,00 (in realtà si tratta di decine di milioni di Euro) e che pertanto integrano la fattispecie di “violazione grave” ai sensi della normativa regionale.
3. FALSE DICHIARAZIONI NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La terza ragione di esclusione, particolarmente grave, riguarda “la presenza di false dichiarazioni, rese in sede di gara, in ordine all’insussistenza delle cause di esclusione” previste dal disciplinare.
Come evidenziato dal TAR, “la Santa Croce nel DGUE (Documento Gara Unico Europeo) avrebbe dovuto dichiarare la sussistenza delle gravi irregolarità fiscali e contributive”, cosa che non ha fatto. La società ha quindi presentato una dichiarazione reticente che ha indotto la stazione appaltante “a compiere una valutazione di regolarità fiscale e contributiva, in realtà insussistente”.
Si tratta di una condotta gravissima che integra non solo una causa di esclusione dalla gara, ma anche possibili profili di rilevanza penale ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
L’ERRORE DELL’INVERSIONE PROCEDIMENTALE: LA SOCIETÀ DOVEVA ESSERE ESCLUSA SUBITO
Ciò che più addolora e indigna è che tutto questo poteva e doveva essere evitato fin dall’inizio.
Se AreaCom avesse proceduto all’immediato vaglio della documentazione amministrativa, anziché ricorrere all’inversione procedimentale (che prevede l’apertura prima delle buste tecniche ed economiche e solo successivamente quella amministrativa), l’esclusione della Santa Croce sarebbe emersa immediatamente.
Le violazioni fiscali erano già accertate con sentenze passate in giudicato, lo stato di insolvenza era già documentato nella procedura di concordato preventivo, le false dichiarazioni erano già verificabili dal contenuto del DGUE presentato dalla società.
Non c’era bisogno di attendere mesi, di far svolgere l’intera procedura di gara, di coinvolgere la commissione giudicatrice nella valutazione di offerte tecniche ed economiche che non avrebbero mai potuto essere aggiudicate.
Un controllo preventivo sulla documentazione amministrativa avrebbe fatto emergere subito tutte le cause di esclusione, risparmiando tempo prezioso, risorse pubbliche e false aspettative.
IL PRECEDENTE INQUIETANTE: STORIA CHE SI RIPETE
Quello che amareggia ancor di più è che non è la prima volta che accade.
Nella precedente gara, infatti per le medesime concessioni, l’aggiudicazione alla Santa Croce fu annullata proprio per le violazioni fiscali documentate dal Comune di Canistro e fatte valere in sede giurisdizionale.
Il TAR L’Aquila, con la sentenza n. 341/del 18 giugno 2021 confermata dal Consiglio di Stato n. 3218/2022, aveva già rilevato che “la documentazione dell’Agenzia delle Entrate prodotta in giudizio per iniziativa del Comune di Canistro certifica in maniera inequivocabile l’irregolarità fiscale della società”, il che avrebbe dovuto indurre la Regione ad adottare il provvedimento di esclusione.
Eppure, nonostante questo precedente giurisprudenziale inequivocabile, la Santa Croce è stata nuovamente ammessa a partecipare alla gara, con il risultato di far saltare l’intera procedura.
È inaccettabile che una società già esclusa per violazioni fiscali possa ripresentarsi alla successiva gara senza che vengano effettuati controlli preventivi adeguati.
CREDITI IRRECUPERABILI:
Come evidenziato nelle recenti dichiarazioni pubbliche, il Comune è creditore di significative somme nei confronti della società, somme che non potranno essere recuperate alla luce della procedura di concordato preventivo in corso.
La Santa Croce, infatti, sta beneficiando di una procedura concordataria che le consente, attraverso il meccanismo del “cram down”, di pagare i propri debiti in misura ridottissima rispetto al dovuto.
Il cram down (“imposizione forzata”) è un istituto previsto dalla Legge Fallimentare che consente al Tribunale di omologare il concordato preventivo anche in assenza del voto favorevole della maggioranza dei creditori, a determinate condizioni, che, nel caso non c’era stato, avendo anche il Comune votato contro il piano.
Nel caso della Santa Croce, questo significa che la società può ottenere l’approvazione di un piano che prevede il pagamento di una percentuale minima dei debiti (spesso anche solo il 10-20% del dovuto), lasciando i creditori – tra cui il Comune di Canistro – con perdite enormi.
Si tratta di uno strumento che, pur previsto dalla legge per consentire il salvataggio di imprese in crisi, viene spesso utilizzato in modo distorto, consentendo a società in grave dissesto di “ripulire” i propri debiti pagando cifre irrisorie e di riproporsi sul mercato in concorrenza con operatori che invece pagano regolarmente i propri debiti.
L’INGIUSTIZIA DELLA COMPETIZIONE SLEALE
Ciò che più indigna è l’ingiustizia di aver costretto società serie e regolari a competere con un operatore in grave dissesto e irregolarità fiscale.
Società come Sant’Anna S.p.A., Norda e San Benedetto, che pagano regolarmente tutti i propri debiti fiscali e previdenziali, che hanno i conti in ordine, che rispettano le leggi e le regole del mercato, hanno dovuto sostenere i costi e gli oneri di una gara d’appalto sapendo di competere con un soggetto inadempiente.
È una competizione sleale e ingiusta, che premia chi non rispetta le regole e penalizza chi invece le rispetta.
In alcuni casi, come quello della Sant’Anna S.p.A., l’esclusione è stata disposta dal TAR e dal Consiglio di Stato ma non dalla stazione appaltante, creando una situazione paradossale in cui il giudice amministrativo deve sostituirsi all’amministrazione nell’applicazione delle norme di gara.
LA SPERANZA PER IL FUTURO: ESCLUSIONE IMMEDIATA NELLA PROSSIMA GARA
Ora che la Santa Croce è stata estromessa per ben due volte per violazioni fiscali (nella precedente gara con sentenza TAR L’Aquila n. 341/2021 e in questa con sentenza TAR Pescara n. 218/2026), è fondamentale che nel nuovo bando sia preclusa la partecipazione a chi ha reso dichiarazioni mendaci e violazioni fiscali.
Non si può più tollerare che una società che ha dato più volte prove di inaffidabilità e che si trova in una situazione finanziaria del tutto compromessa e inadeguata a sostenere i costi e il piano degli investimenti necessari per la gestione delle due concessioni di Canistro di durata ventennale possa partecipare alle gare pubbliche.
LA DECADENZA DALLA GESTIONE PROVVISORIA
Ma c’è un aspetto ancora più grave che deve essere immediatamente affrontato: la Santa Croce non può continuare a gestire nemmeno in via provvisoria la concessione Fiuggino.
L’art. 50, comma 1, lett. m-ter) della L.R. Abruzzo n. 15/2002 prevede espressamente che il provvedimento di concessione decade “in caso di violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, previsti dalla normativa nazionale o regionale, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d-bis) del comma 5 dell’articolo 36”.
Nel caso della Santa Croce, come abbiamo visto, le violazioni fiscali sono state definitivamente accertate
Si tratta quindi di violazioni gravi e definitivamente accertate ai sensi della normativa regionale, che integrano la fattispecie di decadenza prevista dall’art. 50.
La Regione Abruzzo ha quindi l’obbligo giuridico di adottare il provvedimento di decadenza dalla concessione Fiuggino e di apporre i sigilli agli impianti per impedire che la società continui a sfruttare una concessione che non ha più titolo per gestire.
Le autorità preposte devono vigilare affinché la Santa Croce non continui a sfruttare illecitamente una concessione da cui è decaduta per violazione della legge regionale, sottraendo una risorsa pubblica che deve essere affidata a operatori seri, affidabili e in regola con gli obblighi fiscali e contributivi.
La vicenda delle concessioni di Canistro ha assunto contorni sempre più preoccupanti e rappresenta un caso emblematico di come la mancanza di controlli preventivi adeguati possa compromettere l’affidamento di beni pubblici di enorme valore. Occorre tutelare gli operatori economici seri e regolari, evitando che siano costretti a competere con soggetti in grave dissesto che beneficiano di procedure concorsuali per ridurre i propri debiti.
Il territorio di Canistro merita di vedere finalmente assegnate le proprie concessioni a operatori affidabili, in grado di valorizzare questa risorsa naturale nel rispetto delle leggi e degli obblighi fiscali.
Non possiamo più permettere che la Santa Croce continui a partecipare alle gare pubbliche e a gestire provvisoriamente concessioni da cui è decaduta per legge.
Solo così si potrà voltare pagina e restituire dignità a una vicenda che ha già fatto perdere troppo tempo e troppe risorse al nostro territorio.
Angelo Di Paolo
Ex Assessore Regionale ai Lavori Pubblici
Ex Sindaco del Comune di Canistro
Comunicato stampa







































