Il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise ha spiegato sui social la situazione riguardante il processo per la morte dell’Orsa Amarena.
“Nelle scorse settimane ha suscitato scalpore l’esclusione della richiesta del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise di costituirsi parte civile nel processo per l’uccisione dell’orsa Amarena.
Comprendiamo lo sconcerto e l’amarezza di tante persone. Amarena non era “solo” un’orsa: era un individuo conosciuto, seguito e amato, e rappresenta, in qualche modo, il valore e la fragilità dell’orso bruno marsicano.
Proprio per questo non abbiamo mai, nemmeno lontanamente, ritenuto di soprassedere ad ogni doverosa spiegazione. Per chiarire l’accaduto però, era necessario attendere la comunicazione ufficiale dell’Avvocatura dello Stato.
Occorre precisare, anzitutto, che il Parco si costituisce nei giudizi attraverso l’Avvocatura di Stato, cioè il soggetto istituzionale che per legge rappresenta e difende in giudizio le amministrazioni statali e gli enti pubblici ammessi al suo patrocinio.
Il Servizio Giuridico dell’Ente gestisce il contenzioso legale in raccordo con l’Avvocatura, predispone memorie e relazioni, individuando i principali motivi di fatto e di diritto su cui basare la difesa, ma non entra nelle fasi processuali dello svolgimento del giudizio.
La costituzione di parte civile del Parco, dunque, è stata presentata attraverso il proprio difensore istituzionale.
L’esclusione del Parco non è avvenuta, come banalmente è stato detto, per una svista nella indicazione del legale rappresentante dell’Ente ma è stata l’esito di una differente interpretazione dei poteri di rappresentanza che la legge riconosce all’Avvocatura dello Stato, che si è consumata tutta sul piano tecnico-giuridico.
In buona sostanza, l’Avvocatura ha ritenuto che la “specialità” del patrocinio le consentisse di potersi costituire senza le formalità normalmente prescritte, mentre il Giudice è stato di avviso contrario.
È una questione giuridica molto tecnica, legata al modo in cui devono essere applicate le regole processuali quando un Ente pubblico è rappresentato dall’Avvocatura dello Stato.
Chiarito questo punto, bisogna evidenziare che l’esclusione dalla costituzione di parte civile nel processo penale non preclude al Parco la possibilità di chiedere il risarcimento del danno davanti al giudice civile.
Ed è esattamente questa la strada che il Parco intende seguire.
Il nostro impegno per la tutela dell’orso bruno marsicano, per la conservazione della specie e per la difesa del patrimonio naturale che Amarena rappresentava resta fermo. Né viene meno la volontà di far valere, nelle sedi opportune, il danno arrecato da un gesto che ha profondamente colpito il Parco, il territorio e una comunità molto più ampia.”







































