Dal 15 novembre è scattato l’obbligo di circolazione con pneumatici da neve o di circolazione con dotazione di catene a bordo in numerosi tratti stradali italiani. La Polizia fornisce alcuni chiarimenti.
La sanzione al codice della strada per chi viola la prescrizione è di 85 euro. In merito agli pneumatici da neve riconosciuti idonei a sostituire la presenza a bordo delle catene, le cosiddette gomme termiche, gli stessi devono riportare sul battistrada la marchiatura m+s.
Anche gli pneumatici dotati di chiodi, le cosiddette gomme chiodate, possono essere utilizzati in alternativa alle catene purché non sporgenti pidi 1,5 mm, max 80-160 chiodi su ogni singolo pneumatico, montati su tutte le 4 ruote e con appositi paraspruzzi al posteriore della autovettura. In merito alle cosiddette calze da neve, le stesse non sono riconosciute idonee a sostituire l’obbligo delle catene a bordo. In relazione alle autovetture 4×4, la trazione integrale non è sufficiente a sostituire l’obbligo dei pneumatici invernali o delle catene a bordo.
Fonte: Asipress
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