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Nuovi impianti ad Ovindoli, il Tar “spazza via” le autorizzazioni di Comune e Regione

La sentenza del nuovo anno annulla le autorizzazioni di Comune e Regione Abruzzo. "Le associazioni ringraziano l'avvocato Herbert Simone che ha seguito il ricorso e tutti gli attivisti che hanno collaborato".

Il TAR L’Aquila boccia definitivamente i nuovi impianti e le nuove piste da sci a Ovindoli , Valle delle lenzuola, nel Parco del Sirente-Velino. Lo dice a chiare lettere in una nota il gruppo di Associazioni SALVIAMO L’ORSO, STAZIONE ORNITOLOGICA ABRUZZESE, MOUNTAIN WILDERNESS e la LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI.

Dopo la sospensiva di luglio 2021 il nuovo anno si apre con la sentenza finale che annulla le autorizzazioni di Comune e Regione Abruzzo.

SLO, SOA, Mountain Wilderness e LIPU “vittoria per habitat e specie rarissimi, folle spendere milioni di euro pubblici per sbancare montagne protette”

Il Tribunale Amministrativo Regionale, quindi, con sentenza 01/2022 pubblicata oggi ha annullato definitivamente le autorizzazioni concesse da Regione Abruzzo e Comune di Ovindoli per i nuovi impianti da sci e relative piste che, se realizzate, avrebbero comportato lo sbancamento e, quindi, la completa distruzione di oltre 10 ettari di rarissimi habitat di prateria di alta quota nel Parco del Sirente Velino, in una Zona di Protezione Speciale per l’Unione Europea, con gravissimo impatto sulle specie presenti.

Il ricorso era stato depositato dalle associazioni Salviamo l’Orso, Stazione Ornitologica Abruzzese, LIPU, Mountain Wilderness e CAI. Per le associazioni è un’importante vittoria a favore di habitat e specie rarissime protette a livello internazionale. Rimane lo sconcerto per i reiterati tentativi di spendere milioni di euro di denaro pubblico per nuovi impianti all’interno di un parco in piena epoca di crisi climatica.

“I giudici – si legge nella nota stampa – hanno censurato pesantemente l’operato del Comitato Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo e del Comune di Ovindoli accogliendo diversi dei motivi di ricorso. Si va dal mancato coinvolgimento nella procedura dei Carabinieri-Forestali che gestiscono la Riserva Monte Velino alla valutazione di incidenza ambientale fatta dal geometra comunale privo delle competenze necessarie, dall’aver omesso una nuova valutazione paesaggistica da parte della Soprintendenza dopo che il progetto era stato modificato alla violazione della legge istitutiva del Parco in quanto per i giudici “Si tratta chiaramente di modificazioni rilevanti e irreversibili dello stato geomorfologico del paesaggio, tali da integrare l’ipotesi di danneggiamento delle formazioni minerali vietato dalla disposizione citata. Importante, anche come riaffermazione di un principio generale sulla conservazione di specie e habitat, anche il passaggio della sentenza sulla protezione delle rarissime specie animali presenti, come la Vipera ursini. Scrivono i giudici “Il SIA (lo studio di impatto ambientale, ndr) quindi dà atto che l’esecuzione delle opere di scavo comporta l’uccisione di esemplari di vipera ursinii e che le misure di mitigazione potrebbero solo limitare, ma non evitare tale evenienza, come anche confermato nelle integrazioni del 4.6.2019 che ritengono di mitigare l’impatto dell’intervento sulla specie con la “rilocazione di individui accidentalmente rinvenuti” durante i lavori. È però in assoluto incompatibile con le misure di tutela della specie, oltre che inaccettabile per le conseguenze irreversibili che potrebbero derivarne, il rischio di soppressione di un numero indeterminato di esemplari trattandosi di una tra le specie di serpente più minacciate d’Europa (Baron et al.,1996) e d’Italia (Filippi and Luiselli, 2000) e quella che in Italia corre i maggiori rischi di estinzione (Rapporto ARTA sullo stato dell’ambiente in Abruzzo 2018). Non a caso la l.r. Abruzzo n. 50/1993 e la d.G.R. n. 877/ 2016, ne vietano ogni forma di cattura, di asportazione dall’habitat naturale, di maltrattamento, di detenzione in cattività e di uccisione. Ne consegue che il PAUR e la V.inc.A. del 29.1.2019 n. 11152 nella parte in cui ritiene che l’intervento sottoposto a valutazione d’incidenza non compromette la presenza della vipera ursinii nell’ambiente di riferimento e non ne inficia la conservazione, sono illegittimi per violazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali di tutela della specie. Accolti anche i motivi sull’effetto cumulo con gli altri impianti, non adeguatamente valutato, nonché sugli impatti delle nuove infrastrutture sugli ambienti circostanti (il cosiddetto “effetto bordo”).

Infine, il TAR ha accolto anche i motivi aggiunti che le associazioni avevano depositato dopo aver letto una relazione dell’Università La Sapienza, consulente del Comune di Ovindoli, che ammetteva l’esistenza di gravi criticità.

“Insomma, una vittoria a tutto campo che evidenzia la fondatezza della battaglia per la tutela degli ambienti d’alta quota e dei paesaggi del parco del Sirente-Velino”, questa la conclusione.

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