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Bussi, Di Matteo (Lega): “Doppia debacle di costa”

"Da svelare motivazioni che hanno portato i dirigenti del Ministero e gli esponenti politici di quel periodo ad assumere decisione così grave"

“Il Consiglio di Stato ha tutelato l’interesse pubblico, seguendo le orme della Regione Abruzzo e del Comune di Bussi, respingendo il ricorso dell’ex Ministero dell’Ambiente, ora Transizione ecologica, contro la sentenza del TAR concernente ‘ concernente l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione dell’appalto integrato relativo agli interventi di bonifica nelle ‘aree esterne Solvay’ situate nel Comune di Bussi sul Tirino”.

A dichiararlo Emiliano Di Matteo (Lega), consigliere regionale e vice segretario regionale, che aggiunge: “La sentenza del Consiglio di Stato, in uno dei passaggi salienti recita
‘Per quanto concerne invece la tesi degli appellanti secondo cui il provvedimento di aggiudicazione reso all’esito di procedure di affidamento di contratti pubblici sarebbe sottratto dal termine di diciotto mesi, la stessa si infrange sul piano letterale sull’art. 108, comma 1-bis, d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui nei casi di risoluzione del contratto d’appalto previsti dal precedente comma 1 ‘non si applicano i termini previsti dall’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241’. A contrario si desume che il termine per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio si applica ai provvedimenti emessi dalla stazione appaltante nella procedura di affidamento prodromica alla stipulazione del contratto ed in particolare all’aggiudicazione: atto conclusivo della fase di selezione del contraente in cui l’amministrazione si pone in posizione di supremazia nei confronti dei concorrenti, attraverso l’esercizio di poteri autoritativi; e al tempo stesso presupposto di legittimità della capacità negoziale dell’amministrazione medesima di stipulazione del contratto ‘continua la sentenza del Consiglio di Stato ‘Da respingere è anche la tesi delle amministrazioni appellanti secondo cui il termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241 del 1990…L’assunto, oltre a porsi ancora una volta in contrasto con la lettera della legge, ne svuota di significato la funzione, che è quella di sostituire alla tendenziale instabilità del rapporto amministrativo costituito con il provvedimento amministrativo ampliativo, derivante dalla soggezione del potere di autotutela al criterio elastico del «termine ragionevole», secondo l’originaria versione dell’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990, un regime di stabilità decorso un termine fisso'”.

“Una debacle a tutto tondo dell’ex Ministro Costa e del Governo Conte, a traino Pd-5S che hanno anteposto gli interessi di partito alla salute dei cittadini. Inoltre, rimangono da svelare le
motivazioni che hanno portato i dirigenti del Ministero e gli esponenti politici di quel periodo ad assumere una decisione così grave”, conclude Di Matteo.

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