Conto alla rovescia per presentare la richiesta di adesione alla Rottamazione-quinquies.
Le domande devono essere trasmesse in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate Riscossione entro il prossimo 30 aprile. A supporto dei contribuenti, dallo scorso mese di
gennaio sono disponibili appositi servizi online che consentono di individuare con facilità
i debiti che possono essere “rottamati”, considerato che la nuova definizione agevolata,
introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, presenta un ambito applicativo riferito
esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione (imposte dichiarate ma non
versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di
accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate
dalle Prefetture). Per chi presenta la domanda dall’area riservata del sito, infatti, il servizio
indica in automatico i soli debiti “rottamabili”, sarà quindi sufficiente selezionare quelli
per i quali si intende aderire alla definizione agevolata. A ciò si aggiunge anche la
possibilità di richiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi che possono
essere “rottamati” e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata.
I contribuenti che aderiscono alla Rottamazione-quinquies verseranno l’importo dovuto
senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio. Sarà possibile pagare in un’unica
soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni. Agenzia delle entrate-Riscossione
renderà disponibile, entro il 30 giugno 2026, la Comunicazione delle somme dovute con
l’esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di
pagamento. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026. Sul sito
www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile consultare le risposte alle domande più
frequenti (Faq) sulla nuova Definizione agevolata.
Come presentare la domanda. I contribuenti possono trasmettere la dichiarazione di
adesione nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” presente sia in
area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area
riservata – a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con
le credenziali dell’Agenzia delle Entrate – il servizio propone automaticamente l’elenco
dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella
richiesta. È necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure
a rate. Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di
ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro. In alternativa, la domanda di
adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del
sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di
Divisione Riscossione
Relazioni con i Media
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riconoscimento. Nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” si deve
compilare la domanda inserendo, tra l’altro, i numeri identificativi dei documenti che si
vogliono includere nella richiesta (cartelle di pagamento o avvisi di addebito dell’Inps).
Come ottenere il prospetto informativo. È possibile richiedere il prospetto informativo
dall’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione “Definizione
agevolata”, compilando l’apposita schermata. Il sistema invierà, entro le successive 12
ore, una email all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni. In
alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell’area pubblica del sito,
compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione
quinquies)” e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la
convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la
documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per
scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo.
Cosa prevede la Rottamazione-quinquies. La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025)
stabilisce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall’omesso versamento di imposte
risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni
(articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633/72) o
dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli
richiesti a seguito di accertamento. Rientrano nell’ambito applicativo anche le sanzioni
amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).
Sono ammessi alla Rottamazione-quinquies, purché rientranti nelle suddette fattispecie,
anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del “saldo e stralcio” per i
quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della
Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre
2025, si sono persi i benefici. La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di
pagamento della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data
del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.
La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a
titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure
esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le
sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”,
accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio. Per quanto riguarda le sanzioni
amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti
amministrazioni dello Stato non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo
di interessi (comunque denominati, comprese le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle
dovute a titolo di aggio.
Comunicato stampa








































